inexecutivis
pubblicato
27 agosto 2016
L'articolo 16 del decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni con l. n. 49 dell’8 aprile 2016 consente di accedere al beneficio indicato nella domanda ai soggetti di seguito indicati:
i soggetti che svolgono attività d’impresa e che formulino una dichiarazione di intenzione di rivendere i beni entro due anni;
i soggetti non imprenditori in capo ai quali ricorrano le condizioni per l’acquisto della “prima casa non di lusso”.
È vero la norma riconosce l'agevolazione, tra l'altro, "sempre che in capo all’acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa" e dunque sembrando voler fare riferimento alla mera condizione soggettiva dell'acquirente, ma una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata del testo induce a ritenere che in realtà oggetto di agevolazione sia l'acquisto della prima casa, e tale non è il terreno, per il cui acquisto, pacificamente, l'agevolazione non ricorre.