Imposta di registro prezzo-valore o regime ordinario

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  • Ultimo messaggio 10 settembre 2019
deanna pubblicato 06 settembre 2019

Salve mi é stato aggiudicato un immobile costituito da varie particelle catastali. Per determinare il valore di acquisto delle singole particelle ho riproporzionato i singoli valori riportati in perizia al valore di aggidicazione. E' corretta questa assunzione? Una volta attribuito un valore di acquisto ad ogni singola particella ho effettuato il calcolo dell'imposta di registro sia con il prezzo-valore (cioè basato su rendita catastale) che con il regime ordinario cioé basandomi sul valore di acquisto. Nel mio caso è più conveniente procedere con il regime ordinario (cioè basato sul prezzo di acquisto) dal momento che mi fa risparmiare diverse migliaia di euro. Richiedendo all'incaricato alla vendita di rinunciare al calcolo sul prezzo-valore e chiedendo di operare il calcolo su regime ordinario si incorrono in futuri accertamenti da parte dell'agenzia delle entrate?
Grazie cordiali saluti Deanna

inexecutivis pubblicato 10 settembre 2019

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, la disciplina del prezzo valore si applica alle cessioni avvenute a favore di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

Ove si proceda alla determinazione della base imponibile sulla scorta del prezzo di aggiudicazione, ci si pone al riparo da attività accertative.

A questa conclusione conduce il ragionamento svolto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 145/E del 9.6.2009, la quale ha affermato che, “in ragione della formulazione letterale della norma e della finalità da essa perseguita, che consiste, tra l’altro, nel far emergere i reali corrispettivi delle contrattazioni immobiliari, si deve escludere che la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possa essere contenuta in un atto integrativo successivo al negozio traslativo. Tale soluzione risponde anche alla necessità di garantire la certezza nei rapporti giuridici e di tutelare il reciproco affidamento tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. La scelta compiuta all’atto del trasferimento di volersi avvalere della disciplina del prezzo-valore, produce, infatti, conseguenze immediate in ordine all’attività di controllo degli Uffici, inibendo i poteri di rettifica (articolo 52, comma 5-bis, TUR). Non è ipotizzabile, ad esempio, che l’attività di accertamento sul valore avviata dall’Ufficio, possa essere inibita dall’acquirente attraverso la presentazione di un atto integrativo diretto a chiedere l’applicazione del meccanismo del prezzo-valore”.

Detto questo, a nostro giudizio la questione non ha ragione di porsi nelle vendite giudiziarie.

Invero, poiché dunque la finalità della disciplina del prezzo valore è quella, tra l’altro, di far emergere i reali corrispettivi, e poiché nelle vendite giudiziarie il corrispettivo è sempre reale, il contribuente che non intenda avvalersi di questo procedimento di determinazione della base imponibile è comunque al riparo da ogni accertamento.

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