Imposta di registro e decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 29 settembre 2017
e.v. pubblicato 28 settembre 2017

 

Buongiorno, vorrei gentilmente avere un parere sulla mia situazione che brevemente descrivo:

 

2 marzo 2017 aggiudicazione all’asta dell’immobile,

 

6 marzo comunicazione della sottoscritta via email del pagamento diretto senza usufruire di mutui,

 

30 marzo 2017 consegna da parte del professionista delegato del conteggio spese,

 

31 marzo 2017 intero pagamento con bonifici bancari del prezzo dell’immobile   e delle spese di trasferimento  e compilazione della richiesta all’agenzia delle entrate dell’agevolazione prima casa come disposto dall’art. 16 del  d. lgs n. 18 del14/02/ 2016 convertito con legge n. 49 dell’8 aprile 2016 e successivamente modificato dal comma 32 della legge 11/12/2016 n. 232 ( proroga temporanea al 30/06/2017 .. spesa forfettaria di  600 euro)

 

Dopo inutili telefonate e solleciti, ricevo in data 19/09/2017 una chiamata dall’avvocato delegato  con successiva  email di richiesta di ulteriori 4.300 euro  in quanto il decreto di trasferimento era stato firmato  dopo il 30/06/2017 e  quindi per l’imposta di registro c’erano nuove regole da seguire.

 

 Firmo quindi una nuova domanda all’agenzia delle entrate in data 25/09/2017.

 

Arrabbiata per le lungaggini burocratiche, richiedo al professionista delegato istanza di accesso alla data di deposito del decreto di trasferimento alla cancelleria del tribunale di Torino e,  come da mia richiesta, ricevo in allegato pec di avvenuta accettazione del deposito telematico della bozza del decreto di trasferimento con data 19/06/2017.

Purtroppo Il colloquio con il funzionario dell’agenzia delle entrate conferma quanto  dichiarato dal professionista delegato e cioè che si ritiene valida la data finale del decreto di trasferimento con firma del giudice.

 

 

 

Ad oggi non sono ancora in possesso del decreto di trasferimento e delle chiavi di un bene pagato interamente il 31 marzo 2017, il giorno dopo aver ricevuto il conteggio delle spese.

 

 

 

Mi devo rassegnare o ci sono alternative??

 

 

 

Cordiali saluti.

 

 

inexecutivis pubblicato 29 settembre 2017

Nel rispondere alla domanda formulata, osserviamo preliminarmente che in effetti la data da considerare ai fini della determinazione delle imposte è quella della emissione del decreto di trasferimento, poiché è in quel momento che sia il passaggio di proprietà del bene pignorato.

Fatta questa osservazione, osserviamo che, proprio in ragione del fatto che il decreto di trasferimento produce l’effetto traslativo, da quel momento l’acquirente matura anche il diritto alla consegna del bene, in forza dei principi generali in materia di compravendita.

In questi termini si è espressa la giurisprudenza, secondo cui "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore".

 

Sulla scorta di questi dati, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere formalmente al custode di ottenere la consegna del bene.

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