inexecutivis
pubblicato
03 febbraio 2017
- Ultima modifica 03 febbraio 2017
Riteniamo che lei non debba chiedere nulla, poiché non è lei il soggetto passivo dell’imposta.
Infatti, ai sensi dell’art. 54 l. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro) e dell’art. 11, d.P.R. 31 ottobre 1990, n. 347 (testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale) il cancelliere (e dunque, in caso di delega, il professionista incaricato) è individuato tra i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta.
Tuttavia, poiché se trasferirà il bene acquistato nell’arco di un quinquennio decorrente dal deposito del decreto di trasferimento (e non si tratta di immobile che ha destinato ad abitazione) la differenza tra prezzo di vendita e di acquisto sarà tassabile come plusvalenza ai sensi degli 67, comma 1 let. b) e 68 comma 1 D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), è suo interesse conoscere ed avere documentazione relativa all’importo delle imposte versate (ed in generale dei costi di acquisto sostenuti), poiché di esse potrà tenere conto al fine di abbattere la base imponibile sulla quale calcolare l’imposta dovuta come plusvalenza.