imposta di registro

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  • Ultimo messaggio 27 aprile 2021
marvel500 pubblicato 23 aprile 2021

 Buongiorno,

ho acquistato una casa all'asta da pochi giorni, sono già proprietario di prima casa in un'altro comune, il professionista addetto alla procedura mi ha chiesto di fargli sapere il regime fiscale che intendo avvalermi.

Gentilissimi, vorrei un consiglio per come muovermi in tal senso in quanto non sono proprio ferrarto in materia, vorrei capire come fare per pagare meno tasse possibili senza per questo violare le leggi.

La mia intezione nella casa aggiudicata all'asta è quella di portarci la residenza una volta che ne avrò la disponibilità,

Qualcuno mi ha suggerito di donare la prima casa ai miei due figli minori e quindi potrei così usurfruire per quell'asta del regime fiscale di prima casa, vi chiedo a voi un consiglio, vi ringranzio anticipatamente.

Sodini Giuseppe

 

inexecutivis pubblicato 27 aprile 2021

L’articolo 1, comma 55, della l. 28.12.2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) estende l’agevolazione “prima casa” al contribuente che, già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni, acquisti un nuovo immobile, a condizione che proceda all’alienazione della casa preposseduta entro un anno dal nuovo acquisto (con la circolare n. 27/E del 13 giugno 2016 l’agenza delle entrate ha precisato che l’estensione non si applica nei casi in cui l’acquirente sia già titolare di altra abitazione, acquistata senza fruire delle agevolazioni per la “prima casa”).

Quindi, nel suo caso, se rivende entro l’anno i benefici spettano.

Quanto alla decorrenza del termine osserviamo che esso decorre dal decreto di trasferimento. Cerchiamo di spiegare perché.

Secondo la giurisprudenza (si veda, tra le molte, Cass. 16.4.2003, n. 6272) e la dottrina maggioritaria il decreto di trasferimento è l’atto che determina il trasferimento della proprietà in capo all’aggiudicatario, sebbene sia stato autorevolmente sostenuto che l’effetto traslativo si produca con l’aggiudicazione (secondo alcuni) o con il versamento del saldo (secondo altri). Quindi, è con il decreto di trasferimento che si produce l’acquisto.

Precisiamo solo che la data da considerare ai fini della determinazione del momento in cui si è prodotto l’effetto traslativo non è quella della firma del decreto di trasferimento bensì quella del suo deposito in cancelleria. Ed infatti, “Il principio secondo il quale i provvedimenti del giudice civile acquistano giuridica esistenza solo con il deposito in cancelleria si applica anche ai provvedimenti del giudice dell'esecuzione, sicché è ammissibile l'istanza di sospensione della vendita e di revoca o annullamento dell'aggiudicazione, quando il decreto di trasferimento, pur sottoscritto, non sia stato ancora depositato in cancelleria” (Cass. Sez. 3, 20.5.2015, n.10251).

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