imposta di registro

  • 357 Viste
  • Ultimo messaggio 25 ottobre 2016
maxvanni pubblicato 24 ottobre 2016

Buongiorno, vorrei sapere se le agevolazioni previste dal decreto legge “Salva Banche”, valgono anche nel caso di divisione giudiziale con vendita con il sistema dell'incanto.

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2016

Al fine di rispondere in maniera compiuta alla domanda formulata, la invitiamo a fornirci gli estremi della norma cui fa riferimento.

maxvanni pubblicato 25 ottobre 2016

la norma è 

DL n. 18/2016: “Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio” (GU Serie Generale n.37 del 15-2-2016) articolo 16

grazie

 

inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2016

Sulla scorta della precisazione compiuta siamo in grado di fornirle una risposta precisa.

Il comma primo dell’art. 16 del d.l.18/2016, nel circoscrivere la portata applicativa della previsione in esso contenuta, ha riguardo ai trasferimenti disposti “nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile ovvero di una procedura di vendita di cui all’articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”.

Il riferimento del legislatore è dunque chiaramente rivolto alle vendite immobiliari che avvengono in seno alle procedure esecutive o concorsuali.

Ciò premesso, e venendo al quesito formulato, occorre compiere una distinzione tra le divisioni giudiziali così dette “endoesecutive”, che cioè si svolgono ai sensi dell’art. 600, comma secondo c.p.c., (quando oggetto di pignoramento è la quota indivisa di un bene in comproprietà tra più soggetti, ed il Giudice abbia verificato che non è possibile procedere alla separazione in natura della quota né ritenga verosimile procedere alla vendita della medesima ad un prezzo superiore al suo valore) e le divisioni giudiziali “ordinarie”, che cioè traggono origine da un procedimento di scioglimento della comunione ordinaria (art. 1111 c.c.) o ereditaria (art. 713 c.c.).

Stando al tenore della norma, riteniamo che solo le prime soggiacciono al regime fiscale di cui all’art. 16 d.l. 18/2016, poiché solo le prime si svolgono in seno ad una “procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare”.

Invero, a questo proposito, è stato osservato in dottrina (a nostro giudizio in modo condivisibile) che il pignoramento di quota contiene in sé la implicita domanda di scioglimento della comunione nel caso in cui, per le ragioni indicate dall’art. 600 c.p.c. (e di cui abbiamo appena detto) la singola quota non sia vendibile o separabile in natura.

 

Non è poi superfluo ricordare che secondo Cass. 18.4.2012, n. 6072 “In tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Ne consegue che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e l'interesse ad agire, a meno che a tale deficienza - originaria o sopravvenuta - non si rimedi con una valida domanda di scioglimento della comunione formulata dal debitore convenuto, da altro creditore munito di titolo esecutivo, o, ancora, da alcuno dei litisconsorti necessari indicati nell'art. 1113, terzo comma, cod. civ.”.

Close