Importo Nota di precisazione del credito non coincidente con quello dell'Atto di precetto

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  • Ultimo messaggio 17 maggio 2020
fabrixox pubblicato 07 maggio 2020

Salve,

quale delegato ad una procedura immobiliare, in procinto di redigere il Progetto di distribuzione, il mio quesito riguarda il fatto che la procedura esecutiva immobiliare è stata attivata dalla banca creditrice ipotecaria e procedente per concessione mutuo, con un Atto di precetto per somme impagate dal debitore esecutato di circa € 30.000, quindi tale è il valore della causa.

All'atto della richiesta della Nota di precisazione del credito da parte dello scrivente al legale della banca creditrice procedente ipotecaria e pignorante, mi vedo arrivare una richiesta per circa € 200.000, senza alcuna documentazione allegata - dal sottoscritto richiesta - che giustifichi tale importo.

L'atto di mutuo sarebbe "capiente" per l'importo richiesto (€ 200.000) e, di conseguenza anche l'ipoteca iscritta.

Aggiungo inoltre che, data l'incapienza della somma ricavata dalla vendita dell'immobile per pagare gli eventuali € 200.000 richiesti dalla banca, se dovessi ammettere al riparto la banca creditrice procedente per il solo importo esposto nell'Atto di precetto di € 30.000, una parte andrebbe anche ad un altro creditore privilegiato ipotecario di secondo grado, mentre se dovessi ammettere l'intero importo (€ 200.000) richiesto dalla banca nella nota di precisazione credito, il creditore privilegiato di secondo grado, nulla si vedrebbe assegnato.

Ciò premesso Vi chiedo:

è corretto che io ammetta la banca creditrice per l'importo richiesto nella Nota di precisazione credito (€ 200.000), nota senza allegata alcuna pezza giustificativa (documenti bancari con i relativi calcoli o altro) che giustifichi questo importo, quando l'Atto di precetto per il quale è stata attivata la procedura esecutiva, presenta un importo reclamato dalla banca per somme impagate di circa € 30.000?

Ringraziando, porgo cordiali saluti.

S.M.

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inexecutivis pubblicato 09 maggio 2020

Per rispondere alla domanda occorre muovere dalla premessa per cui anche in sede esecutiva vale il principio della domanda, ed anche in sede esecutiva il giudice dell’esecuzione provvede iuxsta alligata et probata.

Dunque, se il credito è stato precisato in modo generico senza che non siano neppure indicati i criteri di calcolo attraverso cui il creditore è giunto a determinare la somma per la quale chiede di essere ammesso alla distribuzione, il professionista delegato dovrà limitarsi all’importo indicato nell’atto di precetto.

La precisazione del credito altro non è che la precisazione della domanda che con il pignoramento o con l’atto di intervento il creditore ha formulato.

fabrixox pubblicato 09 maggio 2020

Vi ringrazio per la risposta.

Ancora una domanda in quanto - scusandomi per la mia omissione che vado ora a riportare - il creditore, un paio di giorni prima del deposito della nota di precisazione del credito in cui richiede in via privilegiata ipotecaria la somma di € 200.000, aveva depositato un atto di intervento chiedendo di partecipare appunto, in via privilegiata ipotecaria, alla distribuzione della somma che si ricaverà dall’esecuzione per l’importo sopra specificato, ed ammettendo nell'intervento in oggetto che in forza del mutuo fondiario, ma con riferimento alle sole rate impagate (ovvero i 30.000 euro dell'Atto di precetto) la banca creditrice ipotecaria aveva avviato la procedura esecutiva.

Anche questo atto di intervento è privo di qualsiasi riferimento a criteri di calcolo e, ovviamente, senza alcun prospetto di calcolo allegato che giustifichi la somma richiesta. Esiste quindi solo la dichiarazione del legale della banca che chiede i 200.000 euro, pretesa sempre "coperta" con il solo Atto di precetto iscritto a ruolo dell'importo di € 30.000, con il quale è stata avviata la procedura esecutiva.

Quindi, alla luce anche del suddetto intervento, mi dovrò sempre limitare per l'ammissione del credito richiesto, all'importo indicato nell'Atto di precetto (€ 30.000) ?

Grazie

 

 

inexecutivis pubblicato 13 maggio 2020

Riteniamo di si, salvo diversa ed ulteriore specificazione ricavabile dagli atti della procedura.

fabrixox pubblicato 13 maggio 2020

 Grazie mille per la risposta.

inexecutivis pubblicato 17 maggio 2020

grezie a lei

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