importo ipoteca e importo pignoramento

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  • Ultimo messaggio 06 aprile 2020
affarista pubblicato 02 aprile 2020

Buongiorno, ho una domanda. Consideriamo un immobile su cui è iscritta solo un'ipoteca volontaria. L'importo del pignoramento è sempre uguale all'importo dell'ipoteca (che per legge può essere al massimo il doppio del capitale prestato dalla banca)?

Supponiamo che l'importo dell'ipoteca sia 200k euro, anche se il debitore paga quasi tutte le rate del mutuo e avanza solo 20k euro di debito, l'importo del pignoramento sarà sempre 200k euro. Infatti, se alla data della trascrizione del pignoramento il debito è 20k, non è detto che rimanga tale in quanto esso lievita a causa degli interessi composti e se la procedura è lenta oppure per parecchi anni l'asta va deserta il debito sale di parecchio e la banca si vuole tutelare.

A questo punto, si hanno 2 casi:

1) Se il valore della casa è inferiore all'importo dell'ipoteca (ad es. valore casa 100k), oltre ad essere pignorata la casa ipotecata vengono pignorati anche altri beni non ipotecati eventualmente intestati al debitore sino a coprire i restanti 100k;

2) Se il valore della casa è maggiore dell'importo dell'ipoteca (ad. es. valore casa 300k), viene pignorata solo la casa ipotecata.

In ogni caso, non è detto che il debitore debba restituire la somma di 200k pari all'importo del pignoramento in quanto tale somma è solo potenziale, ma piuttosto il debito reale aggiornato a suo carico. Tutto l'eccesos di denaro derivato dalla vendità verrà accreditato a suo favore.

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inexecutivis pubblicato 03 aprile 2020

Chiediamo scusa ma non ci è chiaro il contenuto delal domanda.

Il pignoramento non si esegue per un dato importo, ma per un credito.

Eseguito il pignoramento e posto in vendita il cespite, il ricavato andrà al creditore in una misura pari all'importo del credito aggiornato alla data del riparto. Quello che eventualmente sopravanza, pagate le spese di procedura, viene restituito al debitore.

affarista pubblicato 04 aprile 2020

La mia domanda nasce dal fatto che in una perizia risulta un'ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo, iscritta il 13/02/2008 per l'importo di 82mila euro.

Il pignoramento risulta effettuato in data 06/10/2015 per l'importo di 82mila euro.

L'importo della perizia è di 82 mila euro, quindi deduco che il capitale messo a disposizione dalla banca è almeno 41mila euro. Tra l'ipoteca e il pignoramento sono passati quasi 8 anni. Questo grande lasso di tempo indica che l'esecutato ha pagato per svariati anni le rate del mutuo, e quindi il suo debito dovrebbe essersi notevolmente ridotto, magari da 41mila è sceso a 5mila alla data del pignoramento. Però, nonostante il debito residuo sia molto basso, il pignoramento viene fatto per un'importo ESATTAMENTE UGUALE a quello dell'ipoteca.

Da qui la mia generalizzazione che, anche se hai pagato quasi tutte le rate e rimani con poche migliaia di euro di debito, il pignoramento viene fatto sempre per l'importo dell'ipoteca. E se il valore della casa è maggiore o uguale all'importo dell'ipoteca, viene pignorata solo la casa. Se invece il valore della casa non copre tutto l'importo dell'ipoteca, viene pignorata non solo la casa ma anche altri beni intestati all'esecutato, anche se non gravati da ipoteca, fino a coprire la restante parte di importo. 

Spero di essere stato più chiaro.

inexecutivis pubblicato 06 aprile 2020

Il chiarimento che precede ci sonsente di offrire qualche ulteriore precisazione, che tuttavia conferma quanto abbiamo già esplicitato.

Intanto occorrerebbe analizzare l'atto di precetto, per verificare (anche da questo atto) qual'è il credito che di cui la banca assume essere titolare.

In ogni caso, ed al di là di quanto affermato dal creditore, occorrerà verificare quale sia il credito effettivo, ed è evidente che è in primo luogo il debitore a dover contestare pretese ingiustificate.

In seconda battuta analoga possibilità deve essere riconosciuta ai creditori intervenuti, i quali potranno contestare il credito in sede di discussione del piano di riparto, ai sensi dell'art. 512 cpc.

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