inexecutivis
pubblicato
11 settembre 2016
- Ultima modifica 11 settembre 2016
Se abbiamo capito bene la sua domanda, l’avviso di vendita prevede che in caso di pluralità di offerenti, tra gli stessi si svolgerà una gara.
In questo caso, per parteciparvi, non è necessario che in sede di presentazione dell’offerta si sia depositata una cauzione pari all’importo massimo per il quale si intende offrire. Dunque, nel suo caso, se lei presenta una offerta per 100.000 ma è disposto, in sede di eventuale gara tra gli offerenti, a rilanciare fino a 200.000, non è necessario che il suo assegno sia pari a 20.000.
Quanto alla possibilità di aumentare la misura dell’assegno depositato a titolo di cauzione osserviamo che:
1. Questa possibilità è certamente ammessa, in quanto la misura del 10% è la misura minima indicata dall’art. 571, comma secondo, c.p.c.;
2. il deposito di un assegno di importo maggiore può essere utile quando, nel caso di pluralità di offerte tutte di pari importo, nessuno effettui rilanci. In tal caso il Giudice (o il professionista delegato) individuerà l’offerta migliore, ed a questo fine, secondo quanto prescritto dall’art. 573, comma 3 c.p.c., si terrà conto, oltre che del prezzo (ovviamente), delle cauzioni versate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento, nonché di ogni altro elemento utile indicato nell’offerta medesima. A questo proposito le suggeriamo di verificare (nell'ordinanza o nell'avviso di vendia) se vi sono indicazioni circa i criteri che saranno utilizzati per individuare (in caso di mancata gara) l'offerta migliore tra più offerte di uguale importo.