Imponibile calcolo imposte (1^ casa) agenzia delle Entrate: Prezzo di aggiudicazione o Prezzo-Valore

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  • Ultimo messaggio 06 settembre 2017
tondo_luigi@virgilio.it pubblicato 01 settembre 2017

Buongiorno Gentilissimi, questa mattina il delegato alla vendita mi ha inviato una mail chiedendomi in merito ad un immobile che mi sono aggiudicato quanto segue:

"In riferimento alla posizione in epigrafe, come Le avevo indicato in una delle mie ultime comunicazioni, avevo inviato il decreto di trasferimento all’agenzia delle entrate per la tassazione allegando le n. 2 istanze per l’applicazione dell’istanza prezzo – valore e dell’agevolazione prima casa.

L’ufficio competente mi comunica quanto segue: “ dai dati inviatici, risulta che, applicando l’art. 52 DPR 131/1986, la base imponibile è maggiore rispetto al prezzo di aggiudicazione.

Si prega, pertanto, fatte le dovute considerazioni, di inviarci nuovamente la documentazione per la pretassazione, esplicitando le decisioni assunte circa le agevolazioni da richiedere”.

Pertanto, vuole sempre usufruire dell’agevolazione prezzo –valore?"

In poche parole significa che se io faccio applicare il prezzo-valore paga più tasse che se viene indicato come valore quello di aggiudicazione?

Qundi nel mio caso:

1) se mi sono aggiudicato l'immobile in questione a 30000 euro (valore commerciale euro 130000 circa) e base imponibile con prezzo-valore di 63000 euro circa, se pago le imposte sul prezzo di aggiudicazione (euro 30000) posso incorre in accertamenti futuri da parte dell'Agenzia delle Entrate?

2) oppure vista la lieve differenza tra le due tassazioni, mi conviene pagare le imposte con il metodo del prezzo-valore (circa 250 euro in più) evitando grattacapi futuri?

Rimango in attesa di un vostro gentile consulto in merito.

Cordialmente.

LT

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inexecutivis pubblicato 01 settembre 2017

Gli accertamenti dell'agenzia delle entrate sono da escludere in quanto il prezzo di vendita è stato fissato giudizialmente, con la conseguena che esso non potrà essere rettificato (appunto in sede di accertamento) dall'agenzia delle Entrate.

Le suggeriamo, pertanto, assumere come base imponibile il prezzo di aggiudicazione, poichè esso le consente (a quanto capiamo) di versare una imposta inferiore.

approfondisco pubblicato 04 settembre 2017

Buongiorno

mi ricollego agli argomenti di cui sopra per chiederVi un approfondimento che riguarda sempre l'esborso patrimoniale necessario per adempiere agli obblighi fiscali legati al decreto di trasferimento.

Fatispecie: l'immobile oggetto di esecuzione è accatastato ai fabbricati con la propria rendita specifica (C1). Il perito rileva che a seguito di regolare ristrutturazione l'immobile è stato ampliato e sono stati ricavati anche nuovi e separati vani di natura residenziale.  Il perito invita altresi' il futuro acquirente a regolarizzare con variazione catastale la situazione dell'immobile.

Se si utilizza come criterio di tassazione il valore di aggiudicazione anzichè il criterio del prezzo valore (che cmq non credo si potrebbe applicare in questo caso) si 'bypassa' secondo voi il possibile problema fiscale che potrebbe nascere da rendite da aggionare post aggiudicazione (non attuali al momento del decreto di trasferimento)?

A carico dell'acquirente si puo' ipotizzare anche un futuro problema legato alle tasse di proprieta' non correttamente pagate sulla base delle mancata variazione catastale da parte del precedente proprietario? L'esistenza di vecchi permessi a costruire che non hanno ancora portato a variazioni catastali eliminano il problema da me (pessimisticamente ^_^)  ipotizzato?

 Spero di aver esposto comprensibilmente i miei dubbi.

Grazie.

inexecutivis pubblicato 06 settembre 2017

Nell’ipotesi prospettata nella domanda non riteniamo sia possibile procedere all’applicazione della disciplina del prezzo valore.

Infatti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52, comma 4, 5 e 5 bis del TUR e dell’art. 1, comma 497 L. 23/12/2005, n. 266, modificato prima dal comma 21 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 309 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, essa opera per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze.

Dunque, ove si proceda alla determinazione della base imponibile sulla scorta del prezzo di aggiudicazione, ci si pone al riparo da attività accertative.

A questa conclusione conduce anche il ragionamento svolto dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 145/E del 9.6.2009, la quale ha affermato che, “in ragione della formulazione letterale della norma e della finalità da essa perseguita, che consiste, tra l’altro, nel far emergere i reali corrispettivi delle contrattazioni immobiliari, si deve escludere che la dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possa essere contenuta in un atto integrativo successivo al negozio traslativo. Tale soluzione risponde anche alla necessità di garantire la certezza nei rapporti giuridici e di tutelare il reciproco affidamento tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria. La scelta compiuta all’atto del trasferimento di volersi avvalere della disciplina del prezzo-valore, produce, infatti, conseguenze immediate in ordine all’attività di controllo degli Uffici, inibendo i poteri di rettifica (articolo 52, comma 5-bis, TUR). Non è ipotizzabile, ad esempio, che l’attività di accertamento sul valore avviata dall’Ufficio, possa essere inibita dall’acquirente attraverso la presentazione di un atto integrativo diretto a chiedere l’applicazione del meccanismo del prezzo-valore”.

 

Poiché dunque la finalità della disciplina del prezzo valore è quella, tra l’altro di far emergere i reali corrispettivi, e poiché nelle vendite giudiziarie il corrispettivo è sempre reale, il problema non si pone.

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