A nostro avviso l’analisi della problematica deve partire dalla lettura dell’art. 560 comma quinto c.p.c., ai sensi del quale “Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569,[e cioè con l’ordinanza di vendita] stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita”.
Non è previsto che l’occupante dell’immobile pignorato possa impedire l’esercizio del diritto di visita dell’immobile da parte dell’interessato, né che l’esercizio del diritto di visita sia subordinato al suo consenso.
La visita dell’immobile è funzionale allo svolgimento di una attività giurisdizionale, e dunque non può essere impedita.
La previsione, introdotta nel corpo dell’art. 560 c.p.c. dalla legge n. 80/2005 è figlia dell’idea per la quale la vendita forzata sarebbe stata tanto più efficiente quanto più avrebbe avuto la capacità di porsi sullo stesso piano delle vendite che si svolgono sul libero mercato. Sotto questo profilo, dunque, si è considerato che nelle vendite esecutive non l’acquisto non potesse avvenire “a scatola chiusa”, poiché questo le avrebbe fortemente disincentivate.
La norma, pertanto, da un lato ha riconosciuto al potenziale acquirente un vero e proprio diritto di visita, e dall’altro ha imposto al custode il compito di adoperarsi affinché questo diritto possa essere esplicato.
Venendo alla situazione da lei prospettata, è chiaro che il diritto di visita deve essere riconosciuto anche quando custode dei beni sia lo stesso debitore esecutato.
Ciò non vuol dire che questo legittimi “irruzioni”. L’esercizio del diritto di visita dovrà essere sempre esercitato nel rispetto della riservatezza degli occupanti, con i quali la visita dell’immobile dovrà essere preventivamente concordata.
È evidente, sulla scorta di quanto sin qui detto, che comportamenti ostruzionistici sarebbero illegittimi, e legittimerebbero di per sé la richiesta di sostituzione del custode.
Vale solo la pena di ricordare, in proposito, che anche in tema di locazione la giurisprudenza della Cassazione ha riconosciuto in capo al proprietario il diritto di far visitare l’immobile ai fini della vendita o della cessione in locazione ad altri, sancendo che un eventuale ingiustificato rifiuto da parte del conduttore è causa di risoluzione del contratto. (Cass. civ. sez. III, 09/02/1980, n. 911).