immobile senza custode

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  • Ultimo messaggio 07 aprile 2017
mirtello pubblicato 05 aprile 2017

Buonasera, mi sono recentemente aggiudicato un immobile all'asta, al momento sono in attesa del decreto di trasferimento, siccome l'immobile in questione era privo di custode (quindi senza possibilità di visitarlo, acquisto a scatola chiusa) mi è stato detto dal professionista delegato alla vendita che l'aggiudicatario avrebbe dovuto occuparsi della liberazione dell'immobile.

Premetto che si tratta di una causa civile e che sulla perizia non c'era scritto niente a riguardo dell'occupazione dell'immobile o della liberazione a carico dellaggiudicatario. L'immobile è occupato da una famiglia piuttosto numerosa con diversi bambini, vorrei sapere se è possibile fare istanza al giudice chiedendo che venga nominato un custode post vendita che possa occuparsi della liberazione dell'immobile. se non è possibile la nomina del custode vorrei sapere se almeno sia lecito chiedere che le spese da sostenere per l'ausilio di un legale siano a carico della procedura.

con quali modalità va presentata l'istanza, esiste qualche modulo da compilare, ci sono delle spese da sostenere?

 

Vi ringrazio anticipatamente e vi rinnovo i complimenti per l'ottimo lavoro che svolgete in questo forum.

Saluti.

inexecutivis pubblicato 07 aprile 2017

A nostro avviso l’aggiudicatario può chiedere al Giudice dell’esecuzione l’adozione dell’ordine di liberazione (che, ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c. deve essere adottato, al più tardi, al momento dell’aggiudicazione) e la nomina di un custode ai fini della sua esecuzione (o, più esattamente, la sostituzione, nella custodia, del debitore esecutato, che con il pignoramento diviene ex lege custode, ai sensi dell’art. 559, comma primo, c.p.c.) nei modi di cui all’art. 560, comma quarto, c.p.c.

Non vi sono moduli o modalità da utilizzare a tal fine, anche se suggeriamo di avvalersi di un avvocato, poiché viceversa l’istanza potrebbe non essere presa in considerazione in quanto ai sensi dell’art. 82, comma secondo, c.p.c., la parte può stare in giudizio solo con il ministero di un difensore, salvo che la legge non disponga diversamente.

In alternativa, la disponibilità dell’immobile può essere conseguita attraverso una esecuzione per rilascio da intraprendere ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., sulla base del decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio.

 

In tale ultimo caso, le spese di liberazione graveranno sull’aggiudicatario.

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