Immobile PEEP compravenduto all'asta pubblica. permanenza dei vincoli di prezzo massimo di cessione

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  • Ultimo messaggio 30 novembre 2019
studiolegalelatinietanzini pubblicato 26 novembre 2019

Buonasera,

Un cliente ha acquistato all'asta pubblica un bene immobile sottoposto a convenzione peep in diritto di superficie (convenzione del 2002). La convenzione prevede, tra l'altro, l'obbligo del pagamento di una somma per svincolare il bene dal prezzo massimo di vendita prima del decorso dei 30 anni della convenzione.

Al momento della redazione della perizia di stima da parte del CTU vi è stata non poca confusione, tanto che sono state redatte ben due perizie.

La prima, ritenendo di dover rispettare (in sede esecutiva..!) la previsione del prezzo massimo di vendita aveva stabilito un prezzo a base d'asta inferiore a quello previsto dalla convenzione (assai inferiore al prezzo di mercato). Ma non solo. prevedeva che potessero partecipare solo soggetti con caratteristiche per partecipare a bando peep e con la condizione che l'immobile fosse acquisito quale prima casa. All'insorgere dei creditori procedenti ed intervenuti si è provveduto a richiedere un parere notarile e a redigere una nuova perizia di stima a prezzi di mercato e aperta a tutti.

Offerta la prelazione, il Comune non ha voluto usufruirne. 

Il cliente si è aggiudicato l'immobile a un buon prezzo, tuttavia di molto superiore a quello stabilito quale massimo dalla convenzione PEEP

Adesso, a distanza di più di un anno dal decreto di trasferimento il cliente avrebbe trovato un acquirente per il bene immobile ma il Comune minaccia l'applicazione di sanzioni (pari al doppio della differenza fra il prezzo di compravendita ed il prezzo massimo di cessione previsto in convenzione), brandendo l'interesse pubblico ad evitare speculazioni nonostante il cliente abbia acquistato ad una procedura di gara pubblica ad un prezzo di molto superiore al prezzo che oggi il Comune vorrebbe vedere applicato per la compravendita (con sostanziale perdita di oltre 50 mila euro per il mio assistito).

Ho tentato di far ragionare l'Amministrazione ma in assenza di un precedente giurisprudenziale non ho ottenuto considerazione.

Da parte loro, mi viene citata la Sent. a Sez. Unite del 2015 la quale però parla di immobile compravenduto fra privati, senza intervento del Tribunale.

Esiste un precedente che posso utilizzare nella mia diatriba con il Comune resistente (oltre alla più palmare logica che però non attecchisce sull'Ufficio legale dell'Amministrazione)?

Aggiungo che la nota di trascrizione dell'acquisto svolto con decreto di trasferimento, nulla riporta di vincoli convenzionali e che il mio cliente non ha i requisiti per usufruire di immobili di edilizia popolare, né l'ha acquistata come prima casa.

Grazie mille.

Eleonora Tanzini

inexecutivis pubblicato 30 novembre 2019

A nostro avviso l’erroneità del ragionamento svolto dall’Amministrazione si ricava proprio dalla lettura della sentenza n. 18135 del 16 settembre 2015, in cui le Sezioni Unite hanno affermato, sulla scorta di una interpretazione letterale e teleologica della normativa di riferimento (si trattava dell’art. 49 bis, della l. n. 448 del 1998), che il vincolo di prezzo massimo segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita. Orbene, se questa è la funzione dei prezzi imposti (funzione di evitare operazioni speculative), a nostro avviso il vincolo cessa nel momento in cui il bene viene venduto in sede esecutiva. In questo caso, infatti, l’esigenza di evitare al venditore il compimento di azioni speculative viene meno poiché la vendita è avvenuta contro la sua volontà, e l’acquirente ha acquistato il bene senza fruire delle agevolazioni connesse alla particolare disciplina del bene, sicché non v’è ragione di ritenere che egli debba subire gli effetti limitativi cui quelle agevolazioni sono connesse.

Nella stessa direzione si è espressa, più di recente, Cass. sez. II 3.1.2017, n. 23.

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