Immobile parzialmente da sanare

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  • Ultimo messaggio 14 maggio 2021
faysarrahman pubblicato 13 febbraio 2021

Salve,

vorrei approfittare della vostra cortesia per togliermi un dubbio. Ho individuato un immobile interessante che però ha degli illeciti dovuti alla realizzazione di lavori interni che hanno ampliato lo spazio residenziale dentro il cortile (sempre di proprietà dell'immobile).

E' stata fatta una domanda in sanatoria per sanare l'illecitò e la domanda è pronta per esser concessionata; il costo è di 10 mila euro circa.

Che rischi ci sono ad acquistare immobili con questo tipo di illecito? Vorrei farvi notare che l'obbiettivo e rivederlo dopo un paio di anni e quindi non vorrei sanare l'illecito se non strettamente necessario. Sarà quindi possibile la rivendita senza procedere a sanare questi illeciti? L'aggiudicatario ha poi l'obbligo di sanare gli abusi?

 

Grazie mille

Cordiali saluti

 

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inexecutivis pubblicato 15 febbraio 2021

Dunque

Per rispondere alla domanda è necessario prendere le mosse dalla lettura dell’art. 46, comma primo, dpr 380/2001 (meglio noto come Testo Unico dell’edilizia, a mente del quale “Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù”.

La norma, com’è noto, sancisce la nullità degli atti di compravendita aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il successivo comma quinto della medesima disposizione tempera la portata applicativa di questa disposizione con riferimento ai trasferimenti di proprietà che avvengano nell’ambito di procedure esecutive, disponendo che “Le nullità di cui al presente articolo [cioè le nullità degli atti di trasferimento degli immobili abusivi] non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. Tuttavia, prosegue la norma “L'aggiudicatario, qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.

Dunque se si acquista si dovrà procedere alla sanatoria ove si intenda rivendere.

filippouno pubblicato 07 maggio 2021

Buongiorno,

mi interessa molto cercare di capire l'argomento di questa domanda e risposta. Leggendo la risposta, ho compreso male se dico che la possibilità di rivendere in seguito l'immobile senza aver sanato gli abusi dipende dal fatto se la costruzione dell'immobile è anteriore o posteriore al 1985 ?

inexecutivis pubblicato 09 maggio 2021

Non proprio.

La disposizione sopra richiamata va coordinata con la previsione di cui all'art. 40, comma 2 l. 28 febbraio 1985, n. 47, a mente del quale Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata.

filippouno pubblicato 10 maggio 2021

Quindi per eventualmente poter rivendere senza sanare gli abusi la data di discontinuità non è il 1985, bensì settembre 1967 ? Cioè il comma richiamato della legge 47 del 1985 è retroattiva fino a settembre 1967 !?

inexecutivis pubblicato 11 maggio 2021

esatto

 

filippouno pubblicato 11 maggio 2021

Grazie mille per le vostre sempre preziose informazioni

inexecutivis pubblicato 14 maggio 2021

grazie a lei!

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