Immobile occupato senza titolo

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  • Ultimo messaggio 28 settembre 2017
luigi pubblicato 26 settembre 2017

Buongiorno, ho consultato numerose discussioni già presenti, ma nessuna sembra fare al mio caso.

Acquisto immobile in asta fallimentare, sull'invito per la presentazione delle offerte l'immobile risulta 'occupato senza titolo' (da terza persona, non il fallito).

Il trasferimento avverrà tramite atto di compravendita con Notaio tra me (aggiudicatario) e Fallimento.

Dopo aver chiesto informazioni e chiarimenti al Curatore, egli incarica l'Avvocato del Fallimento, prima della vendita, di inviare raccomandata AR all'occupante intimando la liberazione immediata dell'immobile (entro 10 gg da ricevimento).

Probabilmente l'immobile rimarrà occupato e si procederà alla compravendita non essendo ancora scaduti i 10 gg dal ricevimento della raccomandata.

Espongo i seguenti dubbi:

- la liberazione dell'immobile rimane in capo al Custode (Curatore) secondo l'art. 560 c.p.c., a spese della procedura, anche dopo l'atto notarile?

- qualora non fosse applicabile l'art. 560 c.p.c. (vendita con atto e non con decreto trasferimento), visto che la Curatela ha avviato le operazioni di liberazione immobile, rimane comunque a carico del Custode la liberazione?

- alcune formalità pregiudizievoli verranno cancellate in seguito ad ordine del Giudice, emesso dopo che il Curatore lo avrà informato della vendita. In quella fase è obbligatorio/opzionale/impossibile chiedere al giudice di emettere anche l'ordine di liberazione dell'immobile? o è una procedura parallela?

Ringrazio per l'attenzione.

Luigi

inexecutivis pubblicato 28 settembre 2017

La possibilità che l’ordine di liberazione previsto dall’art. 560, comma terzo, c.p.c., possa venire adottato anche in sede fallimentare è controversa.

La giurisprudenza di merito  (senso, Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013) lo ammette quando la vendita si svolge secondo le prescrizioni del codice di procedura civile.

Più recentemente (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016) si è aggiunto che anche quando la vendita si sia svolta mediante procedure competitive questa possibilità deve ammettersi. A questo proposito si è osservato che sebbene sia il curatore che sceglie, con il programma di liquidazione, le modalità di vendita dei beni, optando - ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall. - per le procedure competitive ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile, la scelta per l’una o l’altra modalità non incide sulla natura delle vendite medesime, trattandosi comunque di vendite coattive, attuate contro la volontà del fallito, con la conseguenza che nell’uno e nell’altro caso deve ritenersi ammissibile la possibilità di adottare l’ordine di liberazione.

Se si segue questa strada, il fatto che il trasferimento della proprietà si sia attuato attraverso la stipula di un atto notarile è del tutto irrilevante, poiché la natura coattiva della vendita (nei termini appena precisati), permane

Una soluzione alternativa all’adozione dell’ordine di liberazione potrebbe essere quella in forza della quale il curatore dovrebbe chiedere al Giudice l’autorizzazione ad agire in giudizio contro l’occupante per conseguire la disponibilità dell’immobile al fine di adempiere all’obbligo di consegna.

Invero, compito del curatore è quello di conseguire la disponibilità dei beni del fallito in funzione della loro liquidazione e consegna all’acquirente, per cui non si vede per quale ragione questo compito (che tutela l’interesse della procedura) debba venir meno con la vendita del cespite.

A questa osservazione si potrebbe replicare che il bene è stato ormai liquidato e che la procedura ha dunque raggiunto il suo obiettivo, ma si tratta, a nostro avviso, di una obiezione che non tiene conto del fatto che l’acquirente è incentivato a partecipare proprio in considerazione dell’esistenza, in capo al curatore, del dovere di conseguire la disponibilità dei beni, e questa legittima aspettativa merita di essere tutelata.

Cass. 17/02/1995, n. 1730 e, più recentemente, Cass. 30/06/2014, n. 14765 hanno affermato che anche nella vendita esecutiva trova applicazione la previsione di cui all’art. 1477 c.c. secondo il quale la cosa deve essere consegnata nello stato in cui essa si trova nel momento in cui è stata venduta.

 

Sulla scorta degli elementi che abbiamo fin qui riassunto ci sentiamo di affermare che, a nostro avviso, la liberazione dell'immobile grava in campo alla procedura fallimentare, e con oneri a carico della stessa, anche dopo il trasferimento della proprietà.

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