immobile occupato fittiziamente, decreto di trasf. e residenza.

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  • Ultimo messaggio 28 maggio 2022
aurelio pubblicato 24 maggio 2022

Buongiorno a tutti.

mi sono aggiudicato un asta, l'immobile  sulla perizia risulta occupato alla data del 22/12/2021, in realtà non lo è.

Faccio presente che al momento del sopralluogo, il Custode ha comunicato che il mobilio se volevamo, rimaneva a noi altrimenti effettuava lo sgombero, in quanto l'esecutato non è più raggiungibile.

Durante l'asta, sulla base di questa informazione, ho rialzato il prezzo.

detto questa premessa, cerco di riepilogare.

Ho scritto al custode  successivamente alla vincita dell'asta:

io: In  primo luogo   vi chiediamo conferma di quanto dettoci in fase di sopralluogo   ovvero   che  l’immobile  sia attualmente libero da persone  e nella disponibilità della procedura 

Risposa del Custode: il presente Istituto è entrato nella disponibilità dell'immobile a seguito di apertura forzata resasi necessaria a seguito dell'irreperibilità dei debitori esecutati in data 8/11/2021 (data antecedente a quanto dichiarato in perizia)

Evidenziamo tuttavia che, ad oggi, non è pendente alcuna ordinanza di liberazione dell'immobile, la quale sarà inserita all'interno del decreto di traferimento nel caso voi ne facciate espressa richiesta,

nelle forme indicate dall'art. 560 cpc.

Dal momento dell'emissione dell'ordinanza di liberazione ai debitori esecutati sarà intimato un termine per l'asporto dei beni presenti all'interno del quartiere pignorato,

scaduto il quale si potrà procedere alla loro vendita o smaltimento. A quel punto voi potrete eventualemente anche esonerare il presente Istituto dal procedere all'asporto del mobilio con conseguente consegna dell'immobile.

 

ho provveduto ad inviare la richiesta di liberazione, usufruendo del custode, il quale mi ha risposto così:

in virtù della suddetta comunicazione

dobbiamo intendere revocata la sua disponibilità a esonerare il presente Istituto dal procedere allo smaltimento del mobilio evenutalmente rimasto abbandonato all'interno dell'immobile.

Ho subito inviato una pec dicendo che ho sbagliato e la presente mail annulla e sostituisce la precedente e che Confermo la nostra intenzione esonerare l'istituto dalla liberazione dei beni mobili, sgravando la procedura dai costi di liberazione.

 

ora ho diversi subbi; come dovrei procedere? non voglio che il custode tolga il mobilio dalla casa (ho rialzato di parecchio per questo motivo).

gli esecutati hanno la residenza a casa, ma l'immobile è vuoto da parecchio tempo, è stato aperto forzosamente con l'audilio dei Carabinieri e sono state cambiate le serrature.

con il decreto di trasferimento, la residenza degli esecutati decade automaticamente? acete qualche consiglio? l'agenzia mi dice una cosa, un consulente esterno un'altra....

scusatemi ma sono molto confuso. grazie

inexecutivis pubblicato 28 maggio 2022

Per rispondere all'interrogativo occorre partire da quanto prevede l'art. 560, comma sesto, cpc, a mente del quale A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Dunque, proma di consegnarle l'immobile, il custode deve intimare al debitore di asportare i beni assegnandogli un termine, scaduto il quale, posto che lei ha dispensato il custode dal liberare l'immobile dai mobili, il cespite le potrà essere consegnato.

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