IMMOBILE OCCUPATO DA TERZI SENZA REGOLARE CONTRATTO DI LOCAZIONE

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  • Ultimo messaggio 17 aprile 2018
nightfox2005 pubblicato 12 aprile 2018

BUONGIORNO

IN QUALITA' DI CUSTODE ED EFFETUATO IL VERBALE DI IMMISSIONE IN POSSESSO, PRECISO CHE L'IMMOBILE OGGETTO DI ESECUZIONE E' ATTUALMENTE ABITATO DA TERZI SENZA NESSUN TITOLO.

DOVREI PROCEDERE ALLO SFRATTO OPPURE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE ?

inexecutivis pubblicato 17 aprile 2018

Rispondiamo alla domanda osservando che a nostro avviso nessuna delle due strade può essere praticata, almeno al momento.

Quanto alla prima, riteniamo che non vi sia alcun margine per procedere alla introduzione di un procedimento per convalida di sfratto. Osta alla percorribilità, e soprattutto alla necessità, di utilizzare questo strumento il dato, riferito nella domanda, relativo alla inopponibilità del contratto alla procedura.

Se così è, essendo lo stesso tam quam non esset, la custodia non ha la necessità di attivare il procedimento suddetto, potendo mettere in esecuzione l’ordine di liberazione adottato dal Giudice ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c., secondo le modalità stabilite dal Giudice dell’esecuzione ai sensi del successivo comma quarto, anche nei confronti degli occupanti sine tituolo (o con titolo non opponibile), cui il custode dovrà aver cura di notificare preliminarmente il provvedimento di liberazione, poiché dalla data di notifica, così la norma, decorre per il terzo il termine per promuovere opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

Quanto alla locazione, la risposta alla domanda deve muovere necessariamente dalla lettura dell’art. 560, comma secondo, c.p.c., a mente del quale al custode è fatto divieto di concedere in locazione il bene senza previa autorizzazione del Giudice dell’esecuzione.

Ed allora, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è il seguente:

ove il Giudice dell’esecuzione non abbia ancora adottato l’ordine di liberazione (in caso contrario si dovrà semplicemente procedere alla sua esecuzione) dovrà rappresentarsi al magistrato la situazione di fatto riscontrata, chiedendo istruzioni sul da farsi.

In queste situazioni il Giudice potrebbe:

emettere l’ordine di liberazione disponendo la sua esecuzione;

emettere l’ordine di liberazione e sospenderne l’esecuzione subordinatamente al versamento, da parte dell’occupante, di una indennità previamente determinata;

non emettere l’ordine di liberazione e autorizzare l’occupazione dietro pagamento della indennità di occupazione.

A questi fini, è tuttavia necessario conoscere quali sono i canoni di locazione mediamente praticati sul mercato per avere a disposizione dei parametri di riferimento cui agganciare l’importo dell’indennità.

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