Immobile occupato da persona sottoposta ad amministrazione di sostegno

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  • Ultimo messaggio 04 settembre 2018
alicante pubblicato 28 agosto 2018

Buongiorno, Sono aggiudicatario di lotto unico comprendente 2 unità immobiliari distinte. La prima è già libera (chiavi già a mani del custode) la seconda occupata da uno dei proprietario in quota (trattasi di causa civile per divisone ereditaria), che ho scoperto essere soggetto alla amministrazione di sostegno (trattasi di un genitore anziano) solo dopo l’aggiudicazione. Il verbale di aggiudicazione conteneva un generico odl (senza prevedere termini). Il custode (società terza) fissava a distanza di 77 giorni dalla aggiudicazione la data per la liberazione. Nel giorno fissato dal custode amministratore di sostegno presenza istanza al giudice di proroga dei termini per la liberazione. Domando: 1) come potevo conoscere lo stato di salute mentale dell’occupante prima della aggiudicazione, posto che nulla dicevano i documenti ufficiali (perizia depositata e ordinanza di vendita)? 2) qualora ci fossero difficoltà nella liberazione della porzione occupata il custode può comunque, in esito a DT, consegnarmi le chiavi della porzione libera? (Nota: si tratta di unità contigue facenti parte di unico compleaso immobiliare tipo villa e dependance) 3) istanza di proroga depositata il giorno stesso della data di liberazione prevista da custode è nei termini?!? 4) quali limitazioni potrebbe avere la liberazione di un immobile occupato da persona svantaggiata sottoposta ad amministrazione di sostegno? In termini di tempo potrebbero esserci dei rallentamenti nella liberazione? Grazie

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inexecutivis pubblicato 30 agosto 2018

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle diverse domande formulate.

In linea generale, nessuna norma prescrive che gli atti della procedura (e primo fra tutti l'elaborato peritale) debbano fornire indicazioni circa lo stato di salute dell'occupante. Il dato, quindi, non è conoscibile.

Quanto alla possibilità di consegna parziale dell'immobile (recte, di una quota parte dell'immobile), non rinveniamo ostacoli di sorta (certamente non ve ne sono sul versante normativo), ove materialmente possibile.

In ordine alla tempestività dell'istanza di proroga, osserviamo che la stessa non soggiace ad alcuna prescrizione formale, anche sotto il profilo temporale. Ovviamente non è sufficiente che l'istanza sia stata presentata per differire la liberazione dell'immobile, occorrendo invece il provvedimento di accoglimento adottato dal Giudice dell'esecuzione, con la conseguenza che se l'occupante presenta l'istanza l'ultimo giorno utile assume su di sé il rischio di non ottenere il provvedimento giudiziale prima che l'ordine di liberazione sia materialmente eseguito.

Infine, osserviamo che non esistono ragioni ostative alla possibilità che l'occupante dell'immobile chieda ed ottenga una proroga della data di liberazione dell'immobile, e sotto questo profilo sono irrilevanti le sue condizioni di salute, a meno che non si tratti di soggetto intrasportabile presso strutture sanitarie neanche con l'ausilio di mezzi e personale specializzato (si pensi ad un soggetto allettato e mantenuto in vita da strumentazioni mediche). L'unico dato che, a nostro avviso, deve essere verificato, e che gli atti della procedura (e segnatamente l'ordine di liberazione) siano stati portati a conoscenza anche dell'amministratore di sostegno.

Infatti, in relazione alle ragioni per le quali l'amministrazione di sostegno è stata aperta, potrebbe prospettarsi la eventualità per cui la legittimazione processuale in seno al procedimento spettava anche all'amministratore di sostegno. Infatti, ai sensi dell'art. 409 c.c., l'amministrato conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.

alicante pubblicato 31 agosto 2018

Grazie del preciso e celere riscontro. In realtà il giudice, non essendo presente per ragioni personali, non aveva potuto decidere sull’istanza presentata il giorno stesso della liberazione, ma il custode ha comunque deciso di sospesendete tutto: a questo punto mi domando se abbia agito correttamente...

inexecutivis pubblicato 04 settembre 2018

Il comportament odel custode non ci sembra corretto perchè così facendo il custode ha sospeso l'attuazione di un provvedimento del giudice in assenza di un provvedimento che disponesse in tal senso.

E' di palmare evidenza che se valesse una regola di questo tipo basterebbe depositare in cancelleria una quasivoglia istanza (per quanto infondata) per interrompere l'esecuzione di un ordine del giudice.

E' comunque evidente, a nostro parere, che se successivamente il giudice ha effettivamente sospeso l'esecuzione dell'ordine di liberazione, la questione non ha più ragione di porsi.

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