inexecutivis
pubblicato
03 febbraio 2018
I problemi di salute dell’occupante non possono, in linea generale, impedire la liberazione dell’immobile.
Se si verifica questa eventualità, sarà necessario che il custode (se la liberazione viene eseguita da questi ai sensi dell’art. 560, comma quarto c.p.c.) o l’ufficiale giudiziario (ove si proceda sulla scorta del decreto di trasferimento, ex art. 605 e ss c.p.c.) allertino i servizi sanitari affinché siano presenti sul posto ed adottino, contestualmente alla liberazione, i provvedimenti del caso a tutela della salute dell’occupante, anche mediante trasporto in ospedale, ove necessario.
L’unico limite a questa possibilità e dato da una condizione di intrasportabilità dell’occupante. Ove una simile situazione si verifichi, il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di chiedere al Giudice la nomina di un medico legale ai sensi dell’art. 68 c.p.c. al fine di far accertare se l’occupante, anche mediante l’adozione di idonee precauzioni volte a salvaguardarne la salute, possa o meno essere ricoverato in luogo di cura idoneo. È chiaro inoltre che deve trattarsi di una intrasportabilità assoluta, alla quale non è possibile ovviare nemmeno attraverso l’intervento dei mezzi del servizio 118.