Ricorso a decreto di trasferimento

  • 3K Viste
  • Ultimo messaggio 08 settembre 2016
artemionovanta pubblicato 07 settembre 2016

Salve,

ho acquistato un immobile all'asta, ho il decreto di trasferimento e dopo aver notificato il tutto all'ex proprietario quest'ultimo ha fatto ricorso alla vendita sostenendo di non essere stato informato e quindi per mancata notifica al debitore.

Ho parlato con il delegato alla vendita che ha ritrovato le ricevute delle raccomandate con la firma per ricevuta. A questo punto posso dormire tranquillo ?

Nel caso in cui fosse annullata l'asta e quindi tutto il procedimento (fino al decreto di trasferimento) io come aggiudicatario riavrò i soldi spesi (offerta + spese chiusura trascrizioni + spese sanatoria urbanistica ecc...) ?

 

Grazie

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 08 settembre 2016

 Sulla scorta delle informazioni che ci ha fornito riteniamo che lei possa “dormire tranquillo”. Per altro, anche se il vecchio proprietario dovesse avere ragione, a nostro avviso troverebbe applicazione (stante il tipo di vizio lamentato) l’art. 2929 c.c., a mente del quale “La nullità degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione”.

 

artemionovanta pubblicato 08 settembre 2016

Vi ringrazio per il riscontro, il delegato mi ha detto che il debitore vuole sfruttare la seguente :

sentenza n. 26930 del 19/12/2014, la Corte di Cassazione civile, sez. III ha confermato il principio secondo il quale “Pur in assenza di un vero e proprio obbligo giuridico di notificazione dell’ordinanza di vendita, sono nulle la vendita immobiliare e la successiva aggiudicazione in caso di omessa notifica al debitore dell’ordinanza di fissazione della vendita, posto che detta omissione impedisce all’esecutato di richiedere la conversione del pignoramento e viola il diritto al contraddittorio, desumibile anche dall’art. 111 Cost., che va salvaguardato nel processo esecutivo ogniqualvolta detto diritto sia funzionale all’esercizio di facoltà sostanziali o processuali da parte dell’esecutato.”

Ho appena saputo che il debitore sostiene che la notifica è stata inviata nella ex residenza (attualmente dei suoi genitori). Comunque la ricevuta della raccomandata A/R risulta firmata e il plico ritirato presso l'ufficio postale.

 

Vi ringrazio per la vostra disponibilità

inexecutivis pubblicato 08 settembre 2016

La precisazione da lei fornita ci offre elementi nuovi, sulla scorta dei quali possiamo essere più precisi.

Le doglianze del debitore (il quale, ci pare di capire, lamenta l’omessa notifica dell’ordinanza di vendita) potrebbero essere fondate se si trattasse di esecuzione esattoriale, cioè di esecuzione intrapresa dal concessionario della riscossione dei tributi in forza delle previsioni di cui al dpr 602/1973. Questo è il caso del quale si è occupata la Corte di cassazione nella sentenza 26930/2014. In quella pronuncia il ragionamento dei giudici di legittimità è condivisibile in quanto, nelle esecuzioni esattoriali, la notifica dell’avviso di vendita è espressamente prevista dall’art. 78, comma 2 dpr 602/1973 ed è elemento costitutivo del pignoramento.

Non è altrettanto condivisibile, a nostro avviso, giungere alle medesime conclusioni nell’ambito delle procedure esecutive “ordinarie”.

A questo proposito osserviamo, in primo luogo, che la sentenza del 2014 appena citata si limita a citare Cass. 5341/2009, la quale a sua volta recepiva il precedente costituito da Cass. 12122/2003, affermando che la mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita aveva impedito al debitore di accedere al beneficio della conversione del pignoramento.

Sennonché, proprio l’analisi di questi precedenti, dimostra che il principio fatto proprio dalla sentenza del 2014 non può estendersi alle esecuzioni ordinarie.

In primo luogo, la sentenza 5341/2009 (la quale aveva ritenuto che l’omessa comunicazione dell’ordinanza di vendita avesse impedito al debitore esecutato di accedere alla conversione) aveva ad oggetto una fattispecie regolata dalla originaria formulazione dell’art. 495 c.p.c., secondo il quale la conversione del pignoramento poteva essere richiesta “in qualsiasi momento anteriore alla vendita” e non già “prima che sia disposta la vendita”. La modifica comporta allora che il momento ultimo entro il quale il debitore può chiedere la conversione del pignoramento è l’udienza di cui all’art. 569, con la conseguenza che la mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita (la quale segue quella udienza) è irrilevante ai fini della conversione poiché interviene quando il diritto si è ormai estinto.

In secondo luogo, la precedente Cass. n. 12122/2003, a ben vedere, non afferma affatto il principio fatto proprio dalla Cassazione nel 2009 in quanto essa si è occupata del caso (del tutto diverso) in cui non era stata comunicata l’ordinanza con cui si fissava l’udienza dell’art. 569 e non già l’ordinanza di vendita.

Dunque, gli argomenti posti a base della pronuncia del 26930/2014, ove riferiti ad una esecuzione non esattoriale, ci sembrano, per le ragioni evidenziate, superabili.

Inoltre, occorre osservare che va sempre più affermandosi nella giurisprudenza della Corte di cassazione il principio secondo il quale il debitore (e ogni interessato) non può limitarsi a denunciare la mera violazione di una norma processuale (quale, nel caso di specie, la mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita), dovendo altresì specificare quale pregiudizio sostanziale abbia concretamente ricevuto da quella violazione (sul punto, tra le molte, Cass. 3.2.2012, n. 1609, secondo cui “Nell'opposizione agli atti esecutivi, le ragioni per le quali la lesione del contraddittorio abbia comportato l'ingiustizia dell'atto dell'esecuzione contestato, causata dall'impossibilità di difendersi a tutela di un proprio diritto, devono essere poste a fondamento dell'impugnazione e vanno, pertanto, tempestivamente dedotte in sede di opposizione; analogamente n. 14774 del 30/06/2014, secondo cui “In tema di espropriazione immobiliare, il giudice, pur avendo constatato un'illegittimità della procedura, non deve accogliere l'opposizione se non venga dimostrato che dalla stessa sia derivata la lesione dell'interesse del debitore a conseguire dalla vendita il maggior prezzo possibile per aver impedito ulteriori e più convenienti offerte di acquisto.

Dunque, ed in conclusione, o il debitore deduce quale specifico pregiudizio ha subito dalla mancata comunicazione dell’ordinanza di vendita (pregiudizio che non può consistere, per le ragioni esposte nella impossibilità di accedere alla conversione), oppure la doglianza (anche se fondata e tempestivamente sollevata nel termine di cui all’art. 617, va rigettata.

Close