Immobile in corso di costruzione

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  • Ultimo messaggio 20 febbraio 2018
ELIRA pubblicato 09 febbraio 2018

Buongiorno Chiedo il vs. Aiuto . Mi sono aggiudicata un immobile ad asta reduce di un fallimento il 19-1-18 offrendo la base d asta e versando il 10% per poter partecipare al asta senza incanto con busta chiusa. Ho 120 giorni per poter saldare L immobile in modo che il tribunale possa procedere con il trasferirmento e consegnarmi le chiavi per poter ultimate i lavori . L immobile non è terminato è sprovvisto di pavimentazione bagni e porte. Gli impianti sono finiti. Al momento è registrato al catasto in corso di costruzione. L istituto di credito al quale mi sono rivolta prima mi ha rassicurata confermandomi L 80% del mutuo , ora non lo eroga perché L immobile non è finito. Mi ha detto di chiedere un presisto di finire L immobile in modo da poter dare un perizia effettiva e valutare L immobile per il valore reale, aumentandomi il mutuo chiesto . Posso farlo? Come devo comportarmi ?

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inexecutivis pubblicato 13 febbraio 2018

A nostro avviso lei non è nelle condizioni poter intervenire sull’immobile in ragione del fatto che, non essendo stato ancora emesso il decreto di trasferimento in suo favore, non ne è proprietaria.

L’ostacolo non ci sembra superabile, a meno che il Giudice non ritenga diversamente, neppure formulando al Giudice dell’esecuzione la richiesta di essere nominata custode. Si tratta di un escamotage cui in alcuni tribunali si ricorre al fine di consentire all’aggiudicatario di entrare nel possesso dell’immobile al fine di evitargli di attendere le formalità necessarie al trasferimento del bene (emissione del decreto di trasferimento, registrazione, trascrizione e voltura catastale dello stesso). Si tratta, peraltro, di soluzione che non comporta aggravio di spese o di costi a carico della procedura, poichè che, ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.M. 15 maggio 2009, n.80 (Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati), all’aggiudicatario nominato custode del bene non è dovuto alcun compenso.

Tuttavia, nel suo caso, a nostro avviso osta alla praticabilità di questa soluzione il fatto che lei non abbia ancora versato il saldo del prezzo.

Il suggerimento che le offriamo è quello di chiedere comunque al Giudice dell’esecuzione di essere nominata custode del compendio che le è stato aggiudicato.

ELIRA pubblicato 16 febbraio 2018

la ringrazio.

le pongo un quesito, se vengo nominata custode  del compendio è possibile che la banca mi erogi il mutuo per poter saldare l immobile nonostante manchi la categoria dell immobilie al catasto A...

perchè registrato al catasto dall impresa di costruzione come immobile in cotruzione prima che che fallisse e non ha terminato i lavori , successivamente messo in asta.

se venissi nominata custode e facessi una scrittura privata con un notaio dove indico una scadenza massima per ultimare i lavori e poter procedere e sanare la pratica del catasto, come ulteriore garanzia per la banca è possibile?

mi rammarico, ho tutti i requisiti per poter accedere un mutuo , ho un immobile inserito in un contesto già abitato da x condomini con un valore di stima alto, sono riuscita ad aggiudicarmelo a un prezzo molto inferiore al valore di mercato, perche mi mancano le piastrelle dei pavimenti e i bagni la banca mi ostacola. devo rinunciare all immobile?

inexecutivis pubblicato 20 febbraio 2018

La possibilità che le venga erogato il finanziamento nel momento in cui viene nominata custo del compendio pignorato dipende esclusivamente dalla decisione della banca. Non esistono impedimenti di carattere normativo, ma è chiaro che  un ruolo centrale assumerà la politica aziendale dell'istituto di credito.

Si tenga presente che ai sensi dell’art. 15, comma 2,  del d.P.R. 380/2001 2. Il termine … entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

Da questo dato normativo si ricava che ove il permesso di costruire fosse scaduto si porrà il problema della proroga.

inexecutivis pubblicato 20 febbraio 2018

La possibilità che le venga erogato il finanziamento nel momento in cui viene nominata custode del compendio pignorato dipende esclusivamente dalla decisione della banca. Non esistono impedimenti di carattere normativo, ma è chiaro che  un ruolo centrale assumerà la politica aziendale dell'istituto di credito.

Si tenga presente che ai sensi dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. 380/2001, Il termine … entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari”.

Da questo dato normativo si ricava che ove il permesso di costruire fosse scaduto si porrà il problema della proroga.

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