Immobile in asta e accettazione beneficio di inventario

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  • Ultimo messaggio 18 novembre 2020
hamudamemed pubblicato 20 ottobre 2018

Buongiorno,

riporto un immagine di quanto scritto nella perizia di un immobile in asta, chiedendovi consigli su quale accertamenti devo eseguire prima di participare per un immobile in eredita e che rischi puo avere un immobile in eredita con accettazione beneficio di inventario ? bisogna anche aggiornare partite castastali se non sbaglio va ffto in agenzia delle entrate e doverbbe essere semplice.

beneficio di inventario

 

Vi ringrazio anticipatamente, cordiali saluti.
Hammad.

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inexecutivis pubblicato 25 ottobre 2018

Rispondiamo alla domanda formulata osservando che a mente dell'art. 2648 cc devono essere oggetto di trascrizioni sia le accettazioni (espresse o tacite) dell'eseredità, sia le trascrizione dei legati.

Ora, fatta questa premessa, al fine di verificare quali possibili pregiudizi derivanti dalla mancata trascrizione del legato possono prodursi in capo all'aggiudicatario, ci occorrerebbe sapere sie l'eseuzione è stata promossa contro il legatario o contro gli eredi.

Ci fornisca questo ulteriore elemento e protremmo essere più precisi.

Milla pubblicato 16 novembre 2020

Salve, 

riformulo la stessa domanda, spcificando che l'azione di pignoramento è stata promossa contro gli eredi (eredità accettata con beneficio di inventario)

Quali sono i rischi per l'aggiudicatario?

inexecutivis pubblicato 18 novembre 2020

La precisazione ci consente qualche indicazione in più.

 

A proposito del pignoramento avente ad oggetto beni pervenuti al debitore iure hereditatis la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11638 del 2014 ha osservato che “in materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura dell’erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell’atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ. Se, invece, il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità ma questo non sia trascrivibile, perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l’acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 cod. civ., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza.

Fatta questa premessa, ci pare di capire che nel caso di specie non ci saranno problemi in quanto nella perizia si rappresenta il fatto che l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è stata trascritta.

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