Immobile gravato da diritto di abitazione

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  • Ultimo messaggio 06 gennaio 2018
nicola.licari pubblicato 02 gennaio 2018

Buonsera,

avrei intenzione di formulare un'offerta per un immobile gravato da ipoteche e diritto di abitazione derivante da verbale di separazione consensuale. All'asta viene messa sia la nuda proprietà che l'usufrutto. Di seguito i dati trascritti

- compravendita dell'usufrutto e compravendita della nuda proprietà del 2004 

- ipoteche dell'usufrutto e compravendita della nuda proprietà del 2004 

- ipoteca legale del 2006 sull'usufrutto e ipoteca legale del 2007 sull'usufrutto

- ipoteca volontaria del xx.06.2009 sull'usufrutto e sulla nuda proprietà

- Reg Part. xxxxx del xx.09.2009, Reg. gen xxxxx, p.u. tribunale rep. xxxx del xx.04.2009, verbale di separazione con asseganzione di diritto di abitazione;

- verbale di pignoramento 2012.

Vi porgo la seguente domanda, posso oppormi al diritto di abitazione e quali sono le tempistiche di rilascio dell'immobile? 

Viene rimoso direttamente dal giudice quando emette il decreto di trasferiemnto dell'immobile?

Le ipoteche legali e volontarie verranno tutte tolte?

In attesa di una risposta o di una risoluzione a tali quesiti, 

Cordialmente.

NL

inexecutivis pubblicato 06 gennaio 2018

Rispondiamo alla sua domanda osservando che a nostro avviso il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non può essere opposto al creditore procedente, e dunque all’aggiudicatario, poiché trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca.

Lo si ricava dalla lettera dell’art. 2808, comma primo, c.c., a mente del quale “l’ipoteca attribuisce al creditore [ipotecario] il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione”.

 

In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza. Infatti, Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

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