A nostro avviso non può parlarsi affatto di giudicato, tantomeno implicito.
Si tratta di una situazione di fatto che è stata rilevata (a quanto pare erroneamente) dal perito e di cui il Giudice dell’esecuzione in assenza di contestazioni ha preso semplicemente atto in tutti i provvedimenti successivamente adottati, senza che rispetto ad esso sia stato compiuto un accertamento sulla scorta di una previa domanda giudiziale.
Si tenga poi presente che il giudizio di esecuzione, per sua natura non ha tendenzialmente funzione cognitiva e quindi il concetto di giudicato gli è in linea di principio estraneo, e gli accertamenti compiuti incidenter tantum dal Giudice dell’esecuzione non sono idonei a costituire cosa giudicata.
Numerosi sono i precedenti di legittimità rispetto ai quali il principio è stato affermato.
Si è detto, ad esempio, che “l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ., e non opposta, non è idonea ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione, ma il suo accertamento si esaurisce nell'ambito del processo esecutivo”. (Sez. L, n. 22050 del 17/10/2014)
Ancora: “l'eccezione di tardività dell'opposizione proposta ex art. 617 c.p.c. per omessa allegazione, da parte dell'opponente, del momento in cui ha avuto effettiva conoscenza della procedura esecutiva, ove non decisa dal giudice del merito e dunque non coperta da giudicato interno, può e deve essere delibata in sede di legittimità, ancorché non dedotta come motivo di ricorso, trattandosi di eccezione relativa ad un termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio e che comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto l'azione non poteva proporsi”. (Sez. 3, Sentenza n. 16780 del 13/08/2015).
Allo stesso modo, è stato osservato che “L'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di pignoramento presso terzi, anche se non idonea al giudicato costituisce titolo esecutivo di formazione giudiziale che, munito di formula esecutiva, può essere a sua volta portato in esecuzione dal creditore assegnatario nei confronti del terzo pignorato, sicché legittimamente quest'ultimo si avvale dell'opposizione all'esecuzione ove intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi della sua pretesa sopravvenuti alla pronuncia del titolo esecutivo ovvero per contestare la pretesa azionata con il precetto” (Sez. 3, Sentenza n. 11493 del 03/06/2015).