A nostro avviso l’atto di compravendita potrebbe essere oggetto di azione revocatoria da parte dei creditori del coerede debitore, limitatamente alla quota di sua spettanza.
Cerchiamo di spiegarci meglio.
L'azione revocatoria è un tipico mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, consistente nel potere del creditore di agire giudizialmente per domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore reca pregiudizio alle sue ragioni.
Esso è uno strumento di tutela della effettività della previsione di cui all'art. 2740 c.c.
Come si vede, il legislatore non tutela l'astratto interesse a che i beni del debitore non fuoriescano dal suo patrimonio, quanto piuttosto l'interesse a che gli atti dispositivi del debitore non compromettano la possibilità che su quel patrimonio il creditore possa soddisfarsi in caso mancato spontaneo adempimento delle obbligazioni.
Queste considerazioni trovano conferma nell'art. 2902, comma primo, c.c., a mente del quale "il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato", cui segue, con specifico riferimento all'esecuzione per espropriazione, l’art. 2910, secondo comma, c.c., secondo cui “possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore”.
Da quanto detto si ricava che, se a vendere sono una serie di comproprietari, alcuni solo dei quali sono debitori, la revocatoria colpirà solo la quota del comproprietario debitore.
Così si è espressa la giurisprudenza (Cass., Sez. 1, 18/02/2000, n. 1804), secondo la quale “L'azione revocatoria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito e consiste nel potere attribuito al creditore di far dichiarare inefficaci nei suoi confronti determinati atti di disposizione sul patrimonio del debitore, che rechino pregiudizio alle sue ragioni, con la conseguenza che il bene non torna nel patrimonio del debitore, conservando l'atto la sua validità, ma resta soggetto all'aggressione del solo creditore istante nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni; anche un bene in comunione, qualora formi oggetto di un atto di disposizione, può dar luogo all'esperimento dell'azione revocatoria, limitatamente alla quota parte spettante al o ai debitori nell'ipotesi che solo uno o alcuno degli (ex) comproprietari rivesta tale qualità; in tal caso non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra i precedenti comproprietari, essendo l'azione legittimamente esperibile solo contro i debitori e per la quota di loro spettanza”.
In definitiva, in caso di revocatoria potrà essere aggredita solo la quota parte venduta dal coerede debitore.