Immobile consegnato con mobilia ancora presente dell'esecutato

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  • Ultimo messaggio 20 settembre 2017
albehk pubblicato 30 luglio 2017

Buongiorno,

ho ricevuto comunicazione da parte del custode che mi verra' consegnato l'immobile aggiudicato all'asta con ancora la mobilia dell'esecutato in quanto non si e' stato possibile notificargli un termine ultimo di sgombero e che il tutto (visto che si tratta di casa vacanze) viene fatto nel mio interesse in modo da poter godere di questo ultimo scampolo estivo.

Mi e' stato anticipato che mi verra' fatta firmare una dichiarazione nel quale dichiarero' di prendere in custodia questa mobilia.

Adesso il mio dubbio e' chiaramente sul comportamento da adottare una volta entrato in possesso dell'immobile.

Vorrei evitare che l'esecutato si presenti durante la notte a reclamare quanto di sua proprieta' e non oggetto dell'esecuzione immobiliare. Come posso distinguere chiaramente cosa faccia parta di quanto in mia custodia?

L'immobile e' di nuova costruzione e interamente arredato per nuovo.
Il mio dubbio ora e' inerente cosa sia chiaramente considerato pertinenza dell'esecuzione immobiliare e cosa no.

Cucina, cabina doccia, condizionatori a muro... giusto per fare un esempio pratico.

Inoltre come comportarmi con l'esecutato?

Grazie per i consigli!

 

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inexecutivis pubblicato 30 luglio 2017

Il quesito contiene due distinte domande: cosa è compreso nel pignoramento e cosa fare di quei beni che, non essendo ricompresi nel pignoramento, si rinvengono nell’immobile al momento della sua consegna.

Quanto al primo interrogativo, ricordiamo che ai sensi dell’art. 2912 c.c. il pignoramento si estende, alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti.

Ai sensi dell’art. 817 c.c. sono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra.

Degli accessori manca invece una definizione all’interno del codice, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè le cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) sia le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19 giugno 2007, n. 23754 occupandosi del caso in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, e considerando accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Sempre secondo la Corte di Cassazione (n. 4378 del 20 marzo 2012) non costituiscono invece pertinenze le suppellettili, gli arredi ed i mobili che riguardano esclusivamente la persona del titolare, a meno che non siano destinati in modo durevole all’ornamento dell’immobile.

Sulla scorta di questi elementi, riteniamo che dei beni indicati nella domanda, solo la cucina non rientri nel compendio pignorato.

Quanto al procedimento da seguire per questo bene, osserviamo quanto segue.

In primo luogo lei non è tenuto ad assumerne la custodia.

È evidente tuttavia che se rifiuterà di farlo il bene non le verrà consegnato poiché l’esecutato dovrà essere diffidato a ritirarlo.

 Ed allora riteniamo che, per ragioni di mera convenienza, le sarà utile accettare detta custodia.

A questo punto l’iter da seguire è dettato dall’art. 560, comma quarto, c.p.c., il quale dispone che “Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode (ed in questo caso lei) intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si da' atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non e' presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione”.

 

Quindi, dal punto di vista pratico, le suggeriamo di notificare al debitore una diffida a ritirare il bene nel termine di trenta giorni, avvertendolo che in mancanza il bene sarà considerato abbandonato.

albehk pubblicato 31 luglio 2017

Grazie per la risposta, molto precisa ed esauriente. 

Vi faccio tanti complimenti per la professionalita', davvero un ottimo forum!

inexecutivis pubblicato 01 agosto 2017

grazie a lei

gdeseta pubblicato 13 agosto 2017

Ma il curatore ed il delegato alla vendita non sono tenuti a liberare L immobile dai mobili ancor prima dell asta? Se mi aggiudico un immobile libero penso che debba essere consegnato libero da persone e cose, in tal caso ritengo che sono problemi del curatore costodire o smaltire i mobili. Cosa ne pensate?

inexecutivis pubblicato 16 agosto 2017

Certamente la liberazione dei mobili dall'immobile compete al custode in forza del chiaro tenore letterale dell'art. 560, comma quarto, cpc.

Il problema si pone quando l'aggiudicatario sia entrato in possesso dell'immobile ed ivi rinvenga ancora dei mobili presenti.

 

E' evidente che in tal caso le alternative sono due (e sempe che nel verbale di consenga egli non abbia accettato, esplicitamente o implicitamente, la custodia dei mobili presenti): o il nuovo proprietario diffida il custode ad adempiere, attendendo i relativi tempi, o provvede sua sponte. 

gdeseta pubblicato 16 agosto 2017

Grazie per la pronta risposta, in realtà mi sono spiegato male. Nell annuncio di vendita c'era scritto immobile libero. Siccome era un unico lotto non abitato mi chiedo se il curatore deve liberare da cose ancor prima dell aggiudicazione. Se si significa che deve consegnale L immobile libero e quindi posso accettare L immobile con eventuali beni presenti ed addebitare al curatore le spese di smaltimento, vero?

inexecutivis pubblicato 20 agosto 2017

Al quesito riteniamo di dover fornire risposta affermativa.

I costi dello smaltimento possono essere addebitati al custode.

È tuttavia necessario che a questa affermazione si aggiunga una postilla.

Ai sensi dell’art. 1227 c.c. “il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

Questo vuol dire che anche rispetto all’inadempimento altrui non viene meno un il dovere del creditore (in questo caso l’aggiudicatario) di attenersi ai canoni dell’ordinaria diligenza, sicché egli non può chiedere il risarcimento di danni che, nonostante l’altrui inadempimento, avrebbe potuto comunque evitare.

Cerchiamo di spiegarci con un esempio banale.

Se in un appartamento si verificano infiltrazioni provenienti dall’appartamento sovrastante, questo fatto certamente costituisce in capo al proprietario dell’appartamento sottostante il diritto di chiedere il risarcimento del danno che quelle infiltrazioni abbiano provocato, ma certamente tra queste voci di danno non può essere ricompreso il valore di un mobile di pregio che è marcito solo perché il proprietario non ha avuto l’accortezza di coprirlo o spostarlo.

 

Venendo al caso di specie, se i costi di smaltimento (ponendo ad esempio che si tratti di rifiuti speciali pericolosi di ingente quantità) fossero superiori a quelli che l’aggiudicatario dovrebbe sostenere per acquisire la disponibilità di un immobile in tutte e per tutto uguale a quello di cui non può godere a causa dell’inadempimento del curatore, probabilmente la domanda di risarcimento sarebbe in parte respinta dal Giudice.

n.olin pubblicato 12 settembre 2017

Buongiorno, vi chiedo cortesemente parere su un caso diverso. Ci siamo aggiudicati l'immobile a novembre effettuando a breve il saldo prezzo. Il custode è riuscito a liberarlo dall'esecutato solo a luglio. Restavano da sgomberare i mobili. Inizialmente il custode ci ha posto di fronte a due possibilità. Farci carico dello smaltimento ed entrare subito in possesso dell'immobile oppure attendere circa due settimane, tempo necessario per presentare al giudice due preventivi per lo smaltimento ed avere così l'immobile libero a cura e carico della procedura. Abbiamo scelto la seconda possibilità. Dopo circa tre settimane però il custode ha combiato la sua versione e ci ha informato che doveva invece dare ancora possibilità all'esecutato di prelevare i suoi beni. Premetto che nel periodo necessario per far uscire l'esecutato dall'immobile gli erano già stati concessi due termini per la liberazione dai mobili di almeno 30 giorni ciascuno. Quindi in ragione di ciò, il custode ci aveva fatto sapere che nel momento in cui fosse entrato in possesso dell'immobile, l'esecutato non avrebbe più potuto esercitare alcun diritto su quanto presente al suo interno. Per questo ci aveva prospettato la possibilità di sgomberare l'appartamento a nostre spese. Date le nostre rimostranze quando ci ha comunicato di aver sbagliato (lo ha testualmente ammesso) e che quindi doveva concedere ulteriore tempo all'esecutato, ci ha però messo in possesso dell'immobile consegnandoci le chiavi affinché potessimo fare sopralluoghi e preventivi per i successivi lavori di ristrutturazione, senza però assegnarci la custodia dei mobili che potevano a suo dire essere spostati ma non trasferiti o danneggiati. Nel frattempo il custode tramite ufficiale giudiziario avrebbe provveduto a notificare un ulteriore termine per il ritiro da parte dell'esecutato. Il termine era di 10 giorni dalla notifica. Dopo tale termine avrebbe provveduto allo smaltimento. Questo avveniva a fine luglio. I termini sono ampiamente decorsi eppure oggi il custode, dopo essersi negato al telefono per una settimana, senza alcun preavviso ci scrive:"Ho sentito l'IVG che contatterà anche la Sig.ra (esecutato) per un prossimo accesso al fine di liberare in unica soluzioni l'immobile." Dal momento che abbiamo pagato per questo immobile a novembre dell'anno scorso e ancore non ne possiamo beneficiare, mi chiedo cosa possiamo fare nei confronti del custode, che al momento ci appare quantomeno confuso circa i provvedimenti da adottare, per velocizzare la liberazione dell'appartamento. Non ci fidiamo più delle rassicurazioni nè delle spiegazioni di volta in volta contraddittorie. Sinceramente ci sentiremmo in diritto a questo punto di chiedere un indennizzo per la giacenza della merce nella nostra proprietà. Cosa ne pensa?

inexecutivis pubblicato 15 settembre 2017

La domanda formulata, tenuto conto delle questioni di fatto in essa rappresentate, non ci consente di offrire una risposta compiuta.

Infatti, non è dato comprendere in ragione di quali elementi, concesso un primo termine per procedere all'asporto dei beni mobili, il custode ne abbia concessi ulteriori ed oggi rappresenti la necessità di provvedere a nuove notifiche.

Sarebbe pertanto necessario esaminare gli atti del fascicolo al fine di verificare compiutamente quanto è sin qui accaduto. Peraltro, occorrerebbe altresì verificare se il custode ha provveduto ai sensi dell'articolo 560 quattro comma c.p.c. (come sembrerebbe), ovvero se ha agito attraverso una ordinaria azione per rilascio ex artt. 605 e seguenti c.p.c.

L'unico dato rispetto al quale ci sentiamo in grado di fornire una risposta precisa è quello per il quale fino a quando l'immobile non sarà liberato anche dai mobili, il rilascio non potrà dirsi tecnicamente compiuto.

 

La invitiamo, si ritiene, a fornirci ulteriori dettagli della vicenda onde consentirci maggiore precisione.

tequero pubblicato 17 settembre 2017

Mi intrometto nella discussione.....ma é possibile tenere i mobili presenti nell'appartamento previo accordo con l'esecutato?E' una possibilità?Grazie

Salvatore

inexecutivis pubblicato 20 settembre 2017

Non esistono ostacoli normativi che impediscano di praticare la soluzione indicata nella domanda.

infatti, tutta la disciplina dell'esecuzione dell'ordine di liberazione (ivi compresa qauella che si rifescisce alla liberazione dell'immobile dai mobili ivi presenti), è stata pensata dal legislatore con esclusivo riferimento all'aggiudicatario.

E' dunque evidente che se l'aggiudicatario ed il debitore esecutato raggiungono un accordo per non liberare il fabbricato dai mobili, nulla lo impedisce.

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