inexecutivis
pubblicato
23 settembre 2017
La risposta alla sua domanda deve necessariamente partire dalla lettura dell’art. 559 c.p.c., ai sensi del quale con il pignoramento il debitore è costituito ex lege “custode dei beni pignorati e di tutti gli accessori, comprese le pertinenze e i frutti senza diritto a compenso”. La medesima norma prevede che egli debba essere sostituito nella custodia, al più tardi, con l’ordinanza di vendita, a meno che il Giudice, “per la particolare natura” dei beni stessi, “ritenga che la sostituzione non abbia utilità”.
In primo luogo, allora, occorrerebbe comprendere come mai incustodito non è stato nominato, o meglio, come mai il debitore non è stato sostituito nella custodia allorquando il giudice pronunciato l'ordinanza di vendita.
In una situazione di questo tipo, a nostro avviso, l’aggiudicatario potrebbe chiedere al Giudice dell’esecuzione l’adozione dell’ordine di liberazione (che, ai sensi dell’art. 560, comma terzo, c.p.c. deve essere adottato, al più tardi, al momento dell’aggiudicazione) e la nomina di un custode ai fini della sua esecuzione (o, più esattamente, la sostituzione, nella custodia, del debitore esecutato, che con il pignoramento diviene ex lege custode, ai sensi dell’art. 559, comma primo, c.p.c.) nei modi di cui all’art. 560, comma quarto, c.p.c.
Non riteniamo che sia praticabile la strada di cui all'art. 609 c.p.c., poiché la norma si inserisce nell'ambito della disciplina dell'esecuzione per rilascio ex art. 605 ss c.p.c..