Immobile aggiudicato rimasto intercluso per effetto della vendita giudiziale

  • 5,4K Viste
  • Ultimo messaggio 21 marzo 2022
angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 17 febbraio 2018

Il caso: in una vendita giudiziale viene posto all'asta un fabbricato costituito da due piani con ingresso indipendente. La corte antistante il fabbricato, di modestissime dimensioni, confina con la strada pubblica e da questa corte si accede, oltre al fabbricato, anche a una dependance collegata a detto immobile. Il terreno circostante il fabbricato,la corte dalla quale si accede all'immobile e la dependance  sono esclusi dalla vendita giudiziale, rimangono di proprietà del debitore.

La domanda:  per l'immobile rimasto intercluso per effetto della vendita giudiziale, attualmente diviso dal terreno circostante e dalla corte di passaggio, essendo stati sempre posseduti dallo stesso proprietario ( debitore), è possibile acquisire la servitù di passaggio per "destinazione del padre di famiglia" di cui all'art. 1062 c.c. ?

Quale migliore altro rimedio.

Ringrazio anticipatamente

Rag. Angelo Tedesco

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 21 febbraio 2018

La risposta alla domanda formulata impone il preliminare richiamo ad alcune coordinate normative.

Ai sensi dell’art. 1027 c.c. la servitù “consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”, con la conseguenza che la stessa permane al mutare del proprietario del fondo dominante e del fondo servente, tanto che il trasferimento del fondo non costituisce causa di estinzione della servitù.

La realità del diritto, pertanto, è insensibile all’identità del proprietario, In giurisprudenza, nel senso da noi prospettato si è implicitamente pronunciato Trib. Pisa, Sent., 09/01/2014, il quale ha riconosciuto all’aggiudicatario il diritto di servitù di passaggio poiché, a seguito dell’aggiudicazione, la porzione di fabbricato da egli acquistata risultava interclusa.

Ricordiamo inoltre, a questo proposito, che “In virtù del c.d. principio di ambulatorietà delle servitù, l'alienazione del fondo dominante comporta anche il trasferimento delle servitù attive ad esso inerenti, anche se nulla venga al riguardo stabilito nell'atto di acquisto, così come l'acquirente del fondo servente - una volta che sia stato trascritto il titolo originario di costituzione della servitù - riceve l'immobile con il peso di cui è gravato, essendo necessaria la menzione della servitù soltanto in caso di mancata trascrizione del titolo”. (Cass. Sez. 2, n. 17301 del 31/07/2006).

Ciò detto, va ricordato che la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia - che è fattispecie non negoziale e postula la presenza di opere visibili e permanenti destinate all'esercizio della servitù - presuppone l'originaria appartenenza di due fondi (o porzioni del medesimo fondo) ad un unico proprietario, il quale abbia posto gli stessi, l'uno rispetto all'altro, in una situazione di subordinazione idonea ad integrare il contenuto di una servitù prediale e che, all'atto della loro separazione, sia mancata una manifestazione di volontà contraria al perdurare della relazione di sottoposizione di un fondo nei confronti dell'altro (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16842 del 20/07/2009).

Il requisito dell’apparenza (necessario ai fini del relativo acquisto) deve configurarsi come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio (Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 14292 del 08/06/2017). Deve trattarsi, in particolare, di opere permanenti obiettivamente destinate al relativo esercizio ed attestanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, anche quando tali opere insistano sul fondo dominante o su quello appartenente a terzi. Ne consegue che, ove le opere visibili e permanenti consistano in un portone ed in un androne, siti nel preteso fondo servente e utilizzabili per l'accesso sia a quest'ultimo che al preteso fondo dominante, l'apparenza della servitù postula comunque il riscontro dell'univocità della loro funzione oggettiva rispetto all'uso della servitù stessa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24856 del 21/11/2014).

Si è inoltre precisato che La Costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia può avere luogo anche se la relazione di asservimento esista tra due porzioni dello stesso immobile - e non soltanto tra due fondi - allorché queste cessino di appartenere allo stesso proprietario, sempre che venga accertata la sussistenza di elementi che denotino l'esistenza, al momento della separazione delle porzioni del fondo, di "uno stato di fatto" - posto in essere dall'unico proprietario - di asservimento dell'una rispetto all'altra, e cioè l'esistenza di opere visibili e permanenti, destinate all'esercizio della servitù su una porzione del fondo ed a vantaggio dell'altra successivamente separata dalla prima (Cass. Sez. 2Sentenza n. 7068 del 27/12/1988).

Ancora, è stato precisato che le opere stabili e visibili, inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, possono trovarsi anche sul fondo dominante o su quello appartenente a un terzo (In un caso la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto compiuta l'usucapione della servitù di passaggio sul rilievo che l'accesso al fondo servente era praticato attraverso un portone carraio sito sul fondo dominante e utilizzato come via d'accesso al cortile di proprietà della controparte. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7817 del 04/04/2006).

L'accertamento del giudice di merito in ordine alla sussistenza - o meno - delle opere e dei segni idonei a dimostrare, in modo non equivoco, la Costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, concreta un apprezzamento di fatto, incensurabile in Cassazione (nella fattispecie e stato ritenuto esente da vizi logici e giuridici l'apprezzamento dei giudici del merito, secondo cui una porta che dà accesso da un edificio ad un cortile - fondi già appartenenti alla medesima persona e successivamente passati nella titolarità di due diversi proprietari - costituisce opera visibile e permanente al fine di ritenere sussistente il requisito dell'apparenza della servitù di passaggio esercitata attraverso il cortile, dalla porta aprentesi su quest'ultimo. Cass. Sez. 2Sentenza n. 2433 del 10/10/1966).

Sulla scorta delle richiamate coordinate giurisprudenziali possiamo rispondere al quesito formulato osservando che non è da escludersi la possibilità che possa dirsi costituita, nella fattispecie descritta una costituzione di servitù ex art. 1062.  

È tuttavia necessario che la situazione di fatto consenta di apprezzare l’esistenza di opere visibili, nei termini sin qui esplicitati, funzionali alla costituzione della situazione di asservimento.

Vi ringrazio e come sempre risposta molto esaustiva.

Saluto e Buon lavoro

Rag.Angelo Tedesco

inexecutivis pubblicato 25 febbraio 2018

grazie a lei

doddy pubblicato 18 marzo 2022

Buongiorno, la stessa legge vale anche nel caso, l’immobile in asta sia del figlio è il terreno per accedervi sia de padre?

inexecutivis pubblicato 21 marzo 2022

No, il presupposto per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è la appartenenza allo stesso proprietario.

Close