immobile aggiudicato da sgomberare dopo il D.T.

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  • Ultimo messaggio 11 febbraio 2022
p.giuseppe1 pubblicato 04 febbraio 2022

 Buongiorno,

mi aggiudico un'immobile tramite asta riferita ad un fallimento giudiziario,all'interno si trovano dei mobili(cucina,stanza da letto,divano....) che il curatore.a suo giudizio,li ha calcolati come mobili di poco conto e privi di valore,asserendo che dopo il D.T. posso farne cio' che voglio.

Onestamente questa sua tesi non mi convince tanto ed ho come l'impressione che il curatore volesse scaricarmi sulle mie spalle tutte queste incombenze , tra l'altro non ho nessuna intenzioni di tenere il mobilio presente e duqnue dovrei smaltirlo a mie spese.

Vorrei maggiori delucidazione su come muovermi per non avere problemi con il debitore esecutato,ma nello stesso tempo non vorrei ritardare il D.T. in quanto sono a pochi giorni dalla stipula,grazie.

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inexecutivis pubblicato 06 febbraio 2022

Nelle vendite esecutive la liberazione dell’immobile pignorato è disciplinata dall’art. 560 c.p.c., il quale (ne testo modificato dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 ha aggiunto all’art. 560, comma sesto, i seguenti periodi) prevede che “A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza … Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati…

Detto questo, occorre chiedersi se l'ordine di liberazione (e dunque la disciplina che abbiamo appena richiamato) possa essere pronunciato anche in sede fallimentare.

La giurisprudenza di merito e la dottrina prevalente lo ammettono sia quando la vendita si svolge secondo le prescrizioni del codice di procedura civile (in questo senso, Tribunale, Reggio Emilia, sez. fallimentare, sentenza 26/10/2013), sia quando la vendita si è svolta mediante procedure competitive (Trib. Mantova, 13 ottobre 2016). A quest’ultimo proposito si è osservato che sebbene sia il curatore che sceglie, con il programma di liquidazione, le modalità di vendita dei beni, optando - ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 107 l.fall. - per le procedure competitive ovvero per la liquidazione in base alle norme del codice di procedura civile, la scelta per l’una o l’altra modalità non incide sulla natura delle vendite medesime, trattandosi comunque di vendite coattive, attuate cioè contro la volontà del fallito, con la conseguenza che nell’uno e nell’altro caso deve ritenersi ammissibile la possibilità di adottare l’ordine di liberazione.

Il nostro suggerimento, dunque, è quello di chiedere al curatore di attivarsi per la liberazione dei moili dall'immobile.

p.giuseppe1 pubblicato 07 febbraio 2022

grazie mille,naturalmente il tutto da attuare dopo il D.T. ? buonaserata

inexecutivis pubblicato 11 febbraio 2022

A nostro avviso con il decreto di trasferimento l'aggiudicatario diviene proprietario, e dunque da quel momento ha diritto di ricevere un bene libero. Dunque, salvo che l'immobile trasferito non sia abitato dal fallito unitamente al nucleo familiare, è da quel momento che l'aggiudicatario - nuovo proprietario, ha diritto ad ottenere la consegna del bene libero da persone e cose.

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