IMMOBILE ACQUISTATO ALL'ASTA SUL QUALE GRAVA IL DIRITTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

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  • Ultimo messaggio 04 marzo 2018
amministra1 pubblicato 27 febbraio 2018

Io e mio marito abbiamo acquistato dal Tribunale di xx un immobile sul quale grava il diritto di assegnazione della casa coniugale, per cui non siamo entrati in possesso dell'immobile dopo l'emissione del decreto di trasferimento.

La nostra intenzione sarebbe quella di cercare di entrare in possesso del bene in tempi ragionevolmente brevi.

Qui di seguito la cronologia degli eventi:

Ipoteca volontaria iscritta in data xx/xx/2004 a favore di un istituto di credito;

Diritto di assegnazione della casa coniugale del xx/xx/2011 a mezzo Verbale di comparizione del Trib.di xx (non trascritto);

Pignoramento immobiliare trascritto in data xx/xx/2012;

Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale xx/xx/2014;

Aggiudicazione asta e decreto di trasferimento nel 2017.

Potete x cortesia darmi un Vs. parere in merito?

Grazie tante.

A.B.

 

 

 

inexecutivis pubblicato 04 marzo 2018

Dalle informazioni contenute nella domanda ricaviamo il convincimento per cui il provvedimento di assegnazione della casa coniugale non è opponibile all’aggiudicatario.

Trattandosi di provvedimento di assegnazione emesso dopo il 28.2.2006, data di entrata in vigore della l. n. 54 del 2006, troverà applicazione l’art. 155 quater c.c., (poi trasfuso nell’attuale art. 337 sexies c.c.) introdotto dalla novella appena citata, a mente del quale “Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643”.

Ne consegue, che il regime di opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sarà disciplinato dalle norme sulla trascrizione, con la conseguenza che, nel suo caso, essendo stato trascritto dopo l’iscrizione dell’ipoteca (ed addirittura dopo la trascrizione del pignoramento) esso non è opponibile alla procedura.

In questi termini si è pronunciata Cass. civ. Sez. III, 20 aprile 2016, n. 7776, la quale ha affermato che “In materia di assegnazione della casa familiare, l'art. 155 quater c.c. (applicabile "ratione temporis"), laddove prevede che "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643" c.c., va interpretato nel senso che entrambi non hanno effetto riguardo al creditore ipotecario che abbia acquistato il suo diritto sull'immobile in base ad un atto iscritto anteriormente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione, il quale perciò può far vendere coattivamente l'immobile come libero”.

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