IMMISSIONE IN POSSESSO E BOLLETTE DELLE UTENZE

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  • Ultimo messaggio 07 dicembre 2020
franzs pubblicato 02 dicembre 2020

Dopo essermi aggiudicato un immobile ho provveduto al pagamento del saldo prezzo e, oggi, al versamento delle imposte richieste dall'Agenzia delle Entrate. L'immobile non è occupato da persone che ci vivono ma in esso vi sono beni mobili che devono esser portati via, perciò ho inviato l'istanza al delegato per dargli mandato alla liberazione dell'immobile. Ora i miei dubbi sono due: 1) ho paura che il debitore, nel portare via i mobili, possa fare dispetti creando danni oppure asportando sanitari e impianti tecnologici. Posso chiedere di presenziare alla liberazione dell'immobile inviando un'istanza scritta al delegato? Come posso tutelarmi? 2) Siccome il debitore doveva molti soldi all'azienda fornitore dell'acqua ho timore che mi possano venir attribuiti consumi antecedenti alla mia data di effettiva immissione in possesso, perciò vorrei comunicare i dati dei contatori delle utenze (acqua e luce) di cui però non ho i dati perché non ho le bollette. Come mi posso tutelare? Grazie mille

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inexecutivis pubblicato 03 dicembre 2020

Evitare che il debitore nel lasciare l’immobile lo danneggi è preciso onere del custode, il quale pertanto deve adoperarsi affinché ciò non avvenga.

Non è espressamente previsto che l’aggiudicatario possa presenziare alle operazioni, ma quest’ultimo è legittimato a chiedere che lo faccia il custode.

A questo punto si potrebbe inviare al custode una missiva in cui si rappresenta questo obbligo e ci si rende disponibili a “coadiuvarlo” nell’adempierlo, attraverso la propria presenza al momento del trasloco.

Quanto alle utenze, le stesse saranno addebitabili al nuovo proprietario a decorrere dalla data del decreto di trasferimento. È a quella data che occorrerebbe comunicare la lettura dei contatori.

rickhunter pubblicato 05 dicembre 2020

E' possibile per il debitore asportare i sanitari, caldaia/scaldabagno, eventualmente i radiatori caloriferi e quant'altro sia smontabile, anche interruttori, ecc.? 

Non credo proprio che un custode giudiziario, che è un avvocato con tutti i suoi impegni, stia mezza giornata, ben che vada, soprattutto se ci sono parecchi arredi, a presenziare al trasloco forzato... Peraltro, in caso di presenza e contestazioni da parte dell'aggiudicatario sull'operato del debitore mentre porta via le sue cose, si potrebbe facilmente scatenare un diverbio ben peggiore che se ci fosse il custode, parte terza nel procedimento.

Quindi come si può ottenere che il custode o almeno un suo delegato permanga, effettivamente, tutto il tempo che serva, fossero anche più giorni, se il debitore ci mette tanto?

inexecutivis pubblicato 07 dicembre 2020

Per rispondere è necessario partire dalla lettura dell’art. 2912 c.c., a mente del quale il pignoramento si estende alle pertinenze, agli accessori ed ai frutti della cosa pignorata.

La nozione di pertinenza si ricava dall’art. 817 c.c., ai sensi del quale costituiscono pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento di un’altra.

Affinché una cosa possa dirsi pertinenza di un bene principale occorrono due requisiti:

uno soggettivo, dato dall’appartenenza al medesimo soggetto della cosa principale e di quella accessoria, e dalla volontà di imporre il vincolo da parte del proprietario;

uno oggettivo, rappresentato dalla contiguità, anche solo di servizio, e non occasionale, della destinazione, tale per cui il bene accessorio deve arrecare una “utilità” al bene principale.

Quanto agli accessori, abbiamo osservato come manchi nel codice una loro definizione, ed in dottrina si ritiene, generalmente, che tali possono essere sia le così dette “pertinenze improprie” (cioè cose destinate a servizio od ornamento della cosa principale in modo non duraturo, ovvero da chi non ne ha la proprietà) che e le accessioni in senso tecnico, vale a dire gli incrementi fluviali, (alluvione e avulsione), i casi di unione e commistione, le accessioni al suolo (piantagioni o costruzioni).

Cass. Pen. 19.6.2007, n. 23754 occupandosi del caso (simile al suo) in cui un soggetto aveva asportato dall’immobile pignorato gli infissi, i termosifoni, i pavimenti, la porta blindata, la caldaia, i pannelli in cartongesso di tamponamento, una pergola pompeiana ed una vasca idromassaggio, ha ritenuto che questi beni, in forza della previsione di cui all’art. 2912 c.c., dovevano ritenersi ricompresi nel pignoramento, indentificando nelle pertinenze ed accessori “tutto ciò che concorre a definire il valore economico del bene esecutato”, identificando, in particolare, negli accessori “sia le accessioni in senso tecnico, caratterizzate da una unione materiale con la cosa principale (piantagioni, costruzioni), sia quei beni che, pur conservando la loro individualità, sono collegati a quello principale da un rapporto tanto di natura soggettiva, determinato dalla volontà del titolare del bene, quanto di natura oggettiva conseguente alla destinazione funzionale che li caratterizza e che ne fa strumento a servizio del bene cui accedono”.

Così ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale di riferimento, riteniamo che nel caso da lei prospettato i beni indicati nella domanda non possono essere asportati.

Quanto al controllo. È evidente che il custode, o chi per lui, deve essere presente se ritiene che sussista un pericolo di danneggiamento.

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