Il rilancio minimo.

  • 2,8K Viste
  • Ultimo messaggio 28 settembre 2016
angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie pubblicato 26 settembre 2016

In alcuni Avvisi di Vendita leggiamo : “ in caso di più offerte i presenti saranno invitati ad una gara sull’offerta più alta ex art. 573  c.p.c.  con offerte minime in aumento non inferiori al 2%  del prezzo indicato dal miglior offerente arrotondato a discrezione del professionista delegato”

Tale modalità è disposta dal G.E. nell'ordinanza di delega.

In altri casi, invece, leggiamo: “ In caso di pluralità di offerte il rilancio minimo è stabilito in € 23.000.00 -prezzo base ammontante ad € 120.000.00”.

In questo altro caso non è stato possibilile controllare il coincidente criterio disposto dal G.E. nell'ordinanza di vendita, in quanto la stessa non è stata pubblicata nel sistema della pubblicità Legale. 

Partendo dal significato della parola “arrotondato” (far cifra tonda), Il professionista delegato ha la facoltà e la discrezionalità di stabilire l’ammontare del rilancio minimo anche superiore al 10 / 20 % rispetto al prezzo base e/o al prezzo offerto ? Quale dei due casi, sopra esposto, è conforme alla norma ?

 

Un cordiale saluto

 

Firmato: angelo tedesco -  centroconsulenzastegiudiziarie

inexecutivis pubblicato 28 settembre 2016

 Il caso da lei prospettato presenta, a nostro avviso, una anomalia. Essa è data sostanzialmente dal fatto che non è stata pubblicata l’ordinanza di vendita, e dunque risulta violato il precetto di cui all’art. 490, comma secondo, c.p.c.

 

Il rilancio fissato nella misura indicata nel quesito non è illegittimo, poiché la misura dei rilanci, ai sensi dell’art. 576 c.p.c. è fissata discrezionalmente dal Giudice dell’esecuzione (o dal professionista delegato se il Giudice abbia disposto in questi termini).

Certamente, ove il professionista delegato abbia disatteso i criteri di determinazione della misura dei rilanci stabiliti nell’ordinanza di vendita e di delega delle relative operazioni, questo incide sulla responsabilità del delegato dinanzi al Giudice dell’esecuzione, ma non crediamo che possa inficiare, ex se considerato, la vendita, salvo a voler dimostrare, da parte di un ipotetico opponente, che questa violazione si sia tradotta nella lesione di un interesse sostanziale che giustifica l’annullamento delle operazioni di vendita. 

Close