In alcuni Avvisi di Vendita leggiamo : “ in caso di più offerte i presenti saranno invitati ad una gara sull’offerta più alta ex art. 573 c.p.c. con offerte minime in aumento non inferiori al 2% del prezzo indicato dal miglior offerente arrotondato a discrezione del professionista delegato”
Tale modalità è disposta dal G.E. nell'ordinanza di delega.
In altri casi, invece, leggiamo: “ In caso di pluralità di offerte il rilancio minimo è stabilito in € 23.000.00 -prezzo base ammontante ad € 120.000.00”.
In questo altro caso non è stato possibilile controllare il coincidente criterio disposto dal G.E. nell'ordinanza di vendita, in quanto la stessa non è stata pubblicata nel sistema della pubblicità Legale.
Partendo dal significato della parola “arrotondato” (far cifra tonda), Il professionista delegato ha la facoltà e la discrezionalità di stabilire l’ammontare del rilancio minimo anche superiore al 10 / 20 % rispetto al prezzo base e/o al prezzo offerto ? Quale dei due casi, sopra esposto, è conforme alla norma ?
Un cordiale saluto
Firmato: angelo tedesco - centroconsulenzastegiudiziarie