In una vendita all'asta il ricavato del 50% che spetta al coniuge dopo quanto tempo viene consegnato?
In una vendita all'asta il ricavato del 50% che spetta al coniuge dopo quanto tempo viene consegnato?
Dal contenuto della domanda ricaviamo il convincimento che l’esecuzione di cui si tratta abbia avuto ad oggetto un bene ricadente nella comunione legale tra i coniugi.
Il tema è stato, fino a qualche tempo fa, uno dei più tormentati della materia esecutiva.
Preziose indicazioni operative sono venute dalla sentenza n. 6575 pronunciata dalla sezione terza della Corte di Cassazione il 14 marzo 2013.
La Corte muove dalla premessa giurisprudenziale assolutamente prevalente (Corte cost. 10 marzo 1988, n. 311) secondo cui la comunione dei beni nascente dal matrimonio è una comunione senza quote, nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata, a differenza della comunione ordinaria, non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia. Ricorda la Corte che detta comunione può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi i quali, tra l’altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale con atti opponibili ai terzi mediante l’annotazione formale a margine dell’atto di matrimonio. La quota dunque non è un elemento strutturale della proprietà e nei rapporti coi terzi ciascuno dei coniugi, mentre non ha diritto di disporre della propria quota, può tuttavia disporre dell’intero bene comune.
Sulla scorta di queste premesse la sentenza fa derivare il fatto che il bene deve essere venduto per l’intero con diritto del coniuge non debitore ad ottenere la metà del controvalore lordo del bene non potendo a lui farsi carico delle spese di trasformazione in denaro del bene (cioè quelle della procedura medesima), rese necessarie per il solo fatto del coniuge debitore che non ha adempiuto i suoi debiti personali. Per concorrere alla distribuzione del ricavato, inoltre, il coniuge non obbligato non è onerato dalla necessità di spiegare un intervento, trovando applicazione l’art. 510, ultimo comma, c.p.c., che come sappiamo riconosce al debitore quanto sopravanza dalla distribuzione del ricavato.
Riteniamo dunque che, divenuto definitivo il decreto di trasferimento (cosa che accade con la sua registrazione, trascrizione e voltura catastale), il coniuge non debitore abbia il diritto di ottenere la metà del ricavato.