Il progetto di distribuzione

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  • Ultimo messaggio 23 ottobre 2020
gizumb pubblicato 09 ottobre 2020

Chiedo cortesemente risposta ai seguenti quesiti:

- è vero che il G.E. deve nominare un Professionista Delegato per procedere alla stesura del Progetto di Riparto entro 20 gg. dall'atto di trasferimento ? (nel mio caso il 06.11.2018 e tuttora non nominato) ?

- il G.E. deve comunicare alla parti (debitore e creditori) la nomina del Professionista Delegato a tale atto ?

- il  Professionista Delegato ha l'obbligo di presentare il progetto di riparto al debitore per eventuali osservazioni e quindi la possibilità di contestazioni ?

- nel caso in cui il Professionista Delegato, essendo obbligato, non lo dovesse fare, è perseguibile ?

- per ultimo, è vero che un creditore che non si presentasse a due convocazioni delle parti ordinate dal G.E., per opposizioni varie nel corso della procedura, perde il diritto / la pretesa del credito ?

Ringrazio della fattiva collaborazione.

G. Zumbo

 

 

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inexecutivis pubblicato 12 ottobre 2020

Cerchiamo di rispondere separatamente a ciascuna delle domande formulate.

Non è previsto che il giudice debba nominare il delegato entro 20 giorni dal versamento del saldo ai fini del riparto.

Tutti i provvedimenti vanno comunicati alle parti, e la comunicazione al debiore avviene presso il domicilio da questi eletto oppure (ove il debitore non avesse eletto domicilio) mediante deposito in cancelleria.

Il piano di riparto, salvo che il giudice non abia disposto diversamente, deve essere depositato in cancelleria ed il giudice a quel punto fissa udienza di comparizione delle parti per la sua discussione ed approvazione.

Infine, non è vero che se un creditore non si presenta per due volte di seguito perde il credito.

gizumb pubblicato 12 ottobre 2020

Ringrazio sentitamente per la tempestiva risposta ai quesiti proposti.

Chiedo cortesemente: cosa si intende per "salvo che il giudice non abia disposto diversamente" in merito al deposito in cancelleria del progetto ? Quale potrebbe essere, a titolo esemplificativo, la casistica che potrebbe determinare una simile "diversa disposizione" ?

Cordialità.

inexecutivis pubblicato 14 ottobre 2020

Alcuni tribunali dispongono ad esempio che il delegato trasmetta il piano di riparto direttamente alle parti, e l'udienza viene fissata soltanto se il professionista delegato riceve osservazioni.

gizumb pubblicato 17 ottobre 2020

Ringrazio.

Riguardo al Professionista Delegato, è vero che fra i suoi compiti c'è quello di rivedere l'intero fascicolo, in particolare verificare se l'applicazione degli interessi di mora è stata correttamente applicata, se non addirittura che, a norma del Codice Civile, non erano applicabili  (usura originaria contrattuale).

Inoltre, se uno dei G.E. che si sono succeduti nell'intera procedura esecutiva, durata ben 16 anni, in una sua sentenza scritta, non intendendo entrare nel merito della mia istanza circa la insussistenza del debito in capo al creditore procedente (una finanziaria) soltanto perchè c'era dietro una insinuazione di Equitalia, ha specificato che la posizione di di tale procedente sarebbe stata presa in esame in sede di distribuzione del ricavato d'asta, il Professionista Delegato deve tenere conto di tale sentenza ?

Nella fattispecie avevo contestato il credito vantato dalla Finanziaria che proveniva da una cessione del credito a suo favore da parte della Banca originaria per un valore nominale di 212.000 euro, con l'invio contemporaneo a perdite da parte della Banca di altri 100.000 euro con la dicitura tecnica (vedi la specifica voce della legenda in Banca d'Italia) che  per tale importo non si intendeva procedere esecutivamente.

In pratica i contratti erano due, ne è stato ceduto uno solo e l'altro è stato mandato a perdite. In buona fede e comunque come debitore, pensavo che fosse stato ceduto l'intero debito, ritenendo che la comunicazione di cessione del credito per il secondo contratto, mai pervenuta, fosse solo un disguido postale. 

Tuttavia il precetto ed in conseguente pignoramento, notificatomi nel 2003, era dell'intero importo, mentre la cessione del credito è avvenuta nel 2006.

Nel 2013 mi sono accorto della documentazione presso la Banca d'Italia ed ho presentato istanza di sospensione / annullamento della procedura dimostrando il pagamento di 225.000 euro a fronte della cessione di valore nominale (e non del prezzo) di 212.000 euro, oltretutto dimostrando che la Banca originaria mi aveva notificato la cessione di un solo contratto e non di tutti e due. Tutto ciò anche supportato dal fatto che delle due distinte ipoteche annesse ai mutui ne era stata rinnovata solo una e cioè quella relativa al contratto ceduto e non quella relativa al contratto mandato a perdite. Inoltre contestavo alla Finanziaria l'applicazione di interessi mai concordati, partendo dal presupposto che i contratti originari erano gravati dalla richiesta di interessi di mora al 44% (quarantaquattropercento) annui (usura originaria). La Finanziaria, dopo il pagamento dei 225.000 euro, ha presentato un nuovo conto a debito di ben 310.000 euro applicando interessi, ripeto, mai concordati.

IL G.E. nell'occasione sentenziò "alla Pilato", sostenendo per iscritto che in effetti la pratica non era chiara e che quindi se ne sarebbe dovuto tenere conto in sede di riparto d'asta, intendendo far continuare la procedura per colpa della presenza dell'insinuata Equitalia.

Da questi fatti scaturisce il mio quesito sul Professionista Delegato.

Ringrazio della fattiva collaborazione.

 

 

inexecutivis pubblicato 18 ottobre 2020

Sulla scorta delle informazioni che ci vengono fornite ci pare che la decisione del giudice di rimandare ogni questione al momento della distribuzione del ricavato fosse doverosa poiché la presenza del creditore Equitalia non poteva portare ad uno stallo della procedura.

Al momento del riparto il delegato riceve le precisazioni dei crediti e le inserisce nel piano di riparto che, ove non contestato, diviene esecutivo.

gizumb pubblicato 18 ottobre 2020

Ringrazio.

Tuttavia, relativamente ai compiti del Professionista Delegato, è vero che deve rivedere l'intero fascicolo in merito alle concrete pretese creditorie, con particolare attenzione al calcolo degli interessi addebitati e/o addirittura se dovuti ?

I vari G.E., per quanto ciò sia stato contestato, insieme ad altre situazioni con specifico richiamo a norme legislative e di Cassazione, non sono mai entrati nel merito degli interessi addebitati e nelle sentenze non ne hanno mai fatto menzione, ma semplicemente si sono limitati a scrivere  "si respinge" senza motivazione alcuna. Mi sembra che sia doveroso ed obbligatorio che il respingimento di una istanza debba essere chiaramente motivato.

Peccato però che  l'unica sentenza che riporta una motivazione di respingimento recita testualmente (si tratta della contestazione circa il cosiddetto "prezzo vile" causato da 6 ribassi d'asta); "si respinge in quanto non sono in grado di sapere se l'immobile vale di più di 355.000 euro" !!! Eppure nel fascicolo c'era la perizia del Tribunale relativa all'immobile per 1.782.000 euro di  4 anni prima ed una aggiornata 2018 di poco meno 1.400.000 euro !!! A parere del mio Avvocato il G.E. non ha nemmeno guardato il fascicolo, altrimenti, anche in caso negativo, la risposta avrebbe dovuto contenere specifici contenuti legislativi. 

Ringrazio nuovamente,

G, Zumbo

 

inexecutivis pubblicato 21 ottobre 2020

No, la precisazione del credito e la elaborazione di una bozza del piano di riparto serve proprio ad instaurare il contraddittorio tra le parti sugli importi, e se in quel momento non vi sono contestazioni si procede oltre.

Quanto al parere del sua avvocato, secondo il quale il GE non avrebbe nemmeno guardato il fascicolo, tralasciamo ogni commento (non avendo a disposizione gli atti), per quanto la cosa ci appaia inverosimile e gravemente offensiva

gizumb pubblicato 21 ottobre 2020

Mi dispiace ma la frase finale è contraddittoria con quella precedente : "non avendo a disposizione gli atti",  e ciò vale anche per la mancata risposta al quesito circa il fatto se è corretto che un Giudice non spieghi quali sono le motivazioni (il caso citato è stato l'unico), per cui respinge una istanza. Premesso che Vi attribuisco il massimo rispetto e stima, nonché competenza, altrimenti non sarei qui a chiedere il Vs. supporto/parere, Vi invito tuttavia  e cortesemente a voler considerare che purtroppo le situazioni presentate rappresentano la pura/dura verità di quanto accaduto e documentati nel fascicolo. Raccontare "balle" (scusate l'espressione) non mi servirebbe a nulla dopo aver perso tutto il lavoro di una vita (oggi ho 74 anni ed una pensione di 700 euro al mese). L'immobile rappresentava, con la sua vendita o svendita, la mia vera pensione!

Quindi, tornando al cosiddetto "prezzo vile", se ritenete che Vi appaia inverosimile che il Giudice non abbia visionato il fascicolo e quindi la perizia, allora per quale motivo si sarebbe espresso (e ripeto testualmente così come ripostato nella sentenza) "si respinge in quanto non sono in grado di sapere se l'immobile vale di più di 355.000 euro" !!! ???

Ringrazio e cordialmente saluto.

G. Zumbo

inexecutivis pubblicato 23 ottobre 2020

Purtroppo non siamo in grado di offrire ulteriori indicazioni rispetto a quelle che abbiamo offerto sino ad ora.

Cordiali saluti.

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