il delegato si rifiuta di effettuare sgombero completo a carico procedura

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  • Ultimo messaggio 17 febbraio 2021
forumdallapartedelcittadino pubblicato 15 febbraio 2021

Buonasera,

cortesemente avrei bisogno di un consulto in merito a una problematica riscontrata su un immobile acquistato all'asta.

dopo essermi aggiudicato l immobile ed ottenuto il decreto di trasferimento, il delegato ha fatto prelevare dall immobile dopo un mese il mobilio di suo interesse al pignorato (nonostante i tre anni trascorsi dal pignoramento), un altro mese per sgomberare a carico della procedura il resto a carico della procedura (creando danni tipo rotture davanzale finestra, rottura scala, rovescio di una damigiana di vino da 50lt in cantina), ad eccezzione del solaio e di un rustico annesso che li ha lasciati pieni di mobilio rotto, pattume e macerie con la scusante che sono stati considerati pericolanti.

Nonostante la mia richiesta di sgombero totale mi è stato risposto tramite email pec che lo sgombero è terminato di passare a ritirare le chiavi.

 

In attesa di un gentile riscontro, porgo i miei pià cordiali saluti.

 

inexecutivis pubblicato 17 febbraio 2021

La consegna dell’immobile costituisce uno specifico obbligo del custode. Tale obbligo, nelle esecuzioni che hanno ad oggetto le case di abitazione del debitore che non abbia perso la disponibilità dell’immobile a norma dell’art. 560 c.p.c., è subordinato ad una esplicita richiesta dell’aggiudicatario, il quale deve chiedere al custode di provvedere alla liberazione dell’immobile. In giurisprudenza (Cass., sez. I, 17 febbraio 1995, n. 1730) è stato in proposito affermato che “Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore”.

Il contenuto di questo obbligo si sostanzia nello svolgimento delle attività necessarie per procurare all’aggiudicatario la materiale disponibilità del bene.

Tale attività consiste normalmente nella consegna delle chiavi di accesso. Quanto al luogo, in assenza di accordo la consegna deve avvenire presso l’immobile, ai sensi dell’art. 1182, comma secondo, c.c..

Tenuto conto di questi elementi le suggeriamo di agire formalmente (a mezzo pec o raccomandata a.r.) chiedendo al custode:

1 di adempiere all’obbligo di consegna del bene e di liberarlo a norma dell’art. 560 c.p.c.;

2. di provvedere alla consegna dell’immobile presso l’immobile stesso, a norma dell’art. 1182, comma secondo, c.c., e di redigere verbale di consegna.

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