inexecutivis
pubblicato
22 aprile 2019
Si tratta di una grave anomalia e di un comportamento assolutamente scorretto.
Ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., il giudice, con l'ordinanza di vendita stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Aggiunge, (ma la prescrizione decorrerà dal 10 aprile), che gli interessati hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta, la quale deve essere formulata mediante il portale delle vendite pubbliche.
È chiaro allora che il custode il quale indebitamente rifiuti di consentire l’esercizio del diritto di visita da parte dei potenziali offerenti viola i suoi doveri d’ufficio.
Peraltro, la sua condotta potrebbe inquadrarsi, a nostro avviso, anche nella fattispecie penale di cui all’art. 388, comma quinto, c.p., a mente del quale “Il custode di una cosa sottoposta a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo che indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a cinquecentosedici euro”.
Il suggerimento che ci sentiamo di offrire è quello di diffidarlo formalmente (a mezzo raccomandata A.R. o pec) e di depositare nella cancelleria del giudice una apposita nota in cui rappresenta la vicenda che ci ha descritto.