il debitore non restituisce le chiavi

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  • Ultimo messaggio 15 giugno 2017
tariocamicio pubblicato 12 giugno 2017

Buonasera,

in data 7/3/2017 mi sono aggiudicato un immobile all'asta che non risulta agibile. 

in data 7/6/2017 il delegato ha emesso decreto di trasferimento, alla mia richiesta di entrare in possesso delle chiavi e dell'immobile mi ha detto che avrei dovuto sentire il custode il quale mi dice che lui non è in possesso delle chiavi perchè le ha ancora l'esecutato.

Il custode contatta il debitore esecutato il quale si rifiuta di consegnare le chiavi (nel frattempo la sorella dell'esecutato continua ad andare avanti ed indietro dall'immobile) è normale tutto ciò?

Il custode contatta il professionista delegato alla vendita per emettere il decreto di liberazione, quanto tempo ci potrebbe volere?

è corretta la procedura? posso impedire ai parenti del debitore di entrare in casa?

 

grazie per la risposta

inexecutivis pubblicato 15 giugno 2017

La risposta alla sua domanda impone il richiamo ad alcuni dati normativi.

Ai sensi dell’art. 560, commi terzo e quarto,  c.p.c.,

Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell’art. 617, la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l’aggiudicatario o l’assegnatario o l’acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l’autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento di un bene opponibile alla procedura il termine per l’opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento15.

Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68.

Questa è una prima possibilità attraverso la quale la disponibilità dell’immobile può essere conseguita. Il suo vantaggio è che di essa si occupa il custode con oneri a carico della procedura.

Gli inconvenienti sono che occorre attendere i tempi di adozione del decreto di trasferimento, e che i tempi dipendono dalla solerzia del custode.

Altra possibilità è quella di agire con una esecuzione per rilascio ai sensi degli artt. 605 e ss c.p.c., mettendo in esecuzione il decreto di trasferimento, che ai sensi dell’art. 586, ultimo comma c.p.c., costituisce titolo esecutivo per il rilascio. Questa procedura è a carico dell’aggiudicatario, ma le evita di attendere l’emissione dell’ordine di liberazione, poiché il titolo in forza del quale poter agire è, come detto, il decreto di trasferimento.

 

 

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