Il custode annulla appuntamento e ne propone uno impossibie

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  • Ultimo messaggio 25 marzo 2022
Pippikat pubblicato 23 marzo 2022

Avrei voluto vedere l'immobile subito ma per incompatibilità lavorative, il custode me lo ha fissato a quasi due mesi di distanza, in un orario per me fattibile. Successivamente lo ha annullato proponendomi una fascia oraria che sa essere impossibile per me e anche con la velata prospettiva che non ci potrebbero essere altre possibilità! E' corretto, ammissibile tutto ciò? 

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robertomartignone pubblicato 23 marzo 2022

Capita spesso , purtroppo in tali casi è necessario adeguarsi , a volte i delegati hanno parecchie procedure da gestire ..

Pippikat pubblicato 23 marzo 2022

In questo caso io penso proprio di essermi adeguata ad attendere quasi due mesi per una visita compatibile con gli impegni del custode. Devo anche adeguarmi al fatto che la visita venga spostata ad una data per me impossible (il custode è a conoscenza dei miei impegni) e presentata come probabile ultima possibilità?

robertomartignone pubblicato 23 marzo 2022

Capisco, si figuri che al sottoscritto non hanno dato appuntamento di visita e ho dovuto pure fare ricorso ...ripeto se il bene è di interesse occorre adeguarsi , sono aste non è il mercato libero .

Pippikat pubblicato 23 marzo 2022

Infatti la ringrazio per la solidarietà e aggiungo che "adoperarsi" riferito al lavoro del custode a mio avviso va oltre il "prendere o lasciare" di fronte a cui ora mi trovo (non per mia responsabilità che, ripeto, da gennaio ho dovuto aspettare fino a marzo e poi vedermi annullato l'appuntamento, senza un'alternativa valida).

La visita degli immobili staggiti è regolamentata dall’
art. 560 del Codice di Procedura Civile, ai sensi del quale il Giudice, con l’ordinanza di vendita, stabilisce le modalità con cui il Custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita, ed il debitore deve consentire, in accordo con il Custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. La norma, pertanto, da un lato riconosce al potenziale acquirente un vero e proprio diritto di visita, e dall’altro impone al Custode il compito di adoperarsi affinché questo diritto possa essere esplicato.

https://www.astegiudiziarie.it/News/Detail/109-e-consentito-visionare-i-beni-in-vendita

robertomartignone pubblicato 23 marzo 2022

Faccia le Sue valutazioni e proponga le Sue ragioni per iscritto , come io ho fatto piu' volte con risultati alterni , mi occupo di aste da circa 15 anni .. 

 

 

 

inexecutivis pubblicato 25 marzo 2022

Ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., (prima che fosse riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019) il giudice, con l'ordinanza di vendita stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.

Sulla scorta di questi dati riteniamo che in primo luogo che occorra esaminare l’ordinanza di vendita per verificare se e come è stato disciplinato l’esercizio del diritto di visita.

In ogni caso, riteniamo che il custode debba adoperarsi, se non altro per un principio di ordinaria diligenza, cui lo stesso è tenuto ai sensi dell’art. 1176 c.c. al fine di consentire che il diritto di visita sia compiutamente esercitato.

In caso di ostacoli suggeriamo una formale diffida.

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