Ai sensi dell’art. 560, ultimo comma, c.p.c., (prima che fosse riscritto dall’art. 4, comma 2, d.l. 14/12/2018, n. 135, convertito dalla legge 11/2/2019, n. 12, pubblicata sulla Gazz. Uff. n. 36 del 12/2/2019) il giudice, con l'ordinanza di vendita stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita.
Sulla scorta di questi dati riteniamo che in primo luogo che occorra esaminare l’ordinanza di vendita per verificare se e come è stato disciplinato l’esercizio del diritto di visita.
In ogni caso, riteniamo che il custode debba adoperarsi, se non altro per un principio di ordinaria diligenza, cui lo stesso è tenuto ai sensi dell’art. 1176 c.c. al fine di consentire che il diritto di visita sia compiutamente esercitato. In caso di ostacoli suggeriamo una formale diffida.