i casi in cui è possibile chiedere un ordine liberazione preventivo

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  • Ultimo messaggio 28 giugno 2022
ardigan pubblicato 06 giugno 2022

Spett.le in executivis

Nel caso in cui l'immobile aggiudicato sia nel possesso del debitore esecutato,in quali casi è possibile richiedere una liberazione ante emissione decreto di trasferimento?

Il c 6 del 560 è chiaro ma mi chiedevo quali siano nello specifico le cause emulative(anche e se in ordine alle sole parti comuni) e sopratutto se il mancato pagamento degli oneri condominiali post aggiudicazione fosse sufficiente per tale richiesta ,o se c'è altro....

Ringrazio anticipatamente

inexecutivis pubblicato 28 giugno 2022

Nel riscrivere l’art. 560 c.p.c. il legislatore del 2019, ha sì previsto che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, ma questa posizione di vantaggio è condizionata all’adempimento di vere e proprie obbligazioni ex lege.

Infatti: 1. l’esecutato è tenuto a rendere il conto a norma dell’articolo 593 c.p.c. (comma 1); 2. il debitore e pure i membri del suo nucleo familiare sono obbligati a conservare diligentemente il bene pignorato e a mantenere e tutelare la sua integrità (commi 2 e 6); 3. l’esecutato deve consentire le visite all’immobile dei potenziali acquirenti, senza che sia ostacolato il diritto di visita degli interessati (commi 4 e 6); 4. al debitore è preclusa la concessione in locazione del bene senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione (comma 7); 5. l’esecutato è tenuto al rispetto di tutti «gli altri obblighi che la legge pone a suo carico» (comma 6), tra i quali la pprassi suole far rientrare, a titolo esemplificativo, il pagamento delle spese condominiali, atteso che esse gravano anche sull’acquirente, seppur nei limiti di cui all’art. 63 disp. att. c.c.

All’obbligo di conservazione il debitore e i membri del suo nucleo familiare devono provvedere in proprio, e dunque con proprie risorse. Inoltre, essendo funzionale a preservare, nell’interesse della procedura, il valore economico dell’immobile come esistente al momento del pignoramento e a garantire “la piena corrispondenza tra la cosa sulla quale è caduta la manifestazione di volontà dell’aggiudicatario e quella venduta” (Cass., n. 1730/1995) esso impone l’adozione di tutti gli accorgimenti (una tantum o continuativi) volti ad evitare alterazioni peggiorative delle condizioni dell’immobile (nonché di pertinenze ed accessori), salvo il normale deterioramento per l’uso.

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