inexecutivis
pubblicato
28 giugno 2022
Nel riscrivere l’art. 560 c.p.c. il legislatore del 2019, ha sì previsto che il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, ma questa posizione di vantaggio è condizionata all’adempimento di vere e proprie obbligazioni ex lege.
Infatti: 1. l’esecutato è tenuto a rendere il conto a norma dell’articolo 593 c.p.c. (comma 1); 2. il debitore e pure i membri del suo nucleo familiare sono obbligati a conservare diligentemente il bene pignorato e a mantenere e tutelare la sua integrità (commi 2 e 6); 3. l’esecutato deve consentire le visite all’immobile dei potenziali acquirenti, senza che sia ostacolato il diritto di visita degli interessati (commi 4 e 6); 4. al debitore è preclusa la concessione in locazione del bene senza l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione (comma 7); 5. l’esecutato è tenuto al rispetto di tutti «gli altri obblighi che la legge pone a suo carico» (comma 6), tra i quali la pprassi suole far rientrare, a titolo esemplificativo, il pagamento delle spese condominiali, atteso che esse gravano anche sull’acquirente, seppur nei limiti di cui all’art. 63 disp. att. c.c.
All’obbligo di conservazione il debitore e i membri del suo nucleo familiare devono provvedere in proprio, e dunque con proprie risorse. Inoltre, essendo funzionale a preservare, nell’interesse della procedura, il valore economico dell’immobile come esistente al momento del pignoramento e a garantire “la piena corrispondenza tra la cosa sulla quale è caduta la manifestazione di volontà dell’aggiudicatario e quella venduta” (Cass., n. 1730/1995) esso impone l’adozione di tutti gli accorgimenti (una tantum o continuativi) volti ad evitare alterazioni peggiorative delle condizioni dell’immobile (nonché di pertinenze ed accessori), salvo il normale deterioramento per l’uso.