Gli onorari del precetto nel progetto di distribuzione

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  • Ultimo messaggio 26 giugno 2017
valentina pubblicato 14 novembre 2016

Buonasera,

il legale del creditore procedente ha richiesto, nella nota di precisazione del credito, gli onorari per l'atto di precetto, quantificandoli così come formulati all'epoca della notifica del suddetto atto (2011). Vorrei sottoporVi i seguenti quesiti:

1) gli onorari per l'atto di precetto trovano collocazione nel progetto di distribuzione?

2) si applica il DM 55/14 per la loro quantificazione?

Grazie

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inexecutivis pubblicato 15 novembre 2016

A nostro giudizio le spese di precetto trovano collocazione nel progetto di distribuzione soltanto se si tratta delle spese di precetto sostenute dal creditore procedente, ed in questo caso vanno collocate in prededuzione.

Il quesito posto, infatti, attiene al se le spese per attività svolte dal creditore procedente prima della notifica dell’atto di pignoramento possano ricondursi o meno nella categoria delle spese di giustizia assistite dal privilegio ex art. 2770 c.c.

Secondo alcuni le spese di precetto godrebbero del richiamato privilegio in quanto il precetto è propedeutico all’esecuzione, ovvero in rapporto di strumentalità necessaria con l’azione esecutiva.

Altri invece ritengono che il precetto non crea un vincolo di destinazione sui beni del debitore, per cui esso non giova che al creditore che lo notifica.

La prima tesi, secondo noi, è da preferirsi.

Infatti, se è vero che il precetto non crea vincoli sui beni del debitore, è altrettanto vero che, una volta iniziata l’esecuzione, un ulteriore creditore che voglia agire esecutivamente contro il debitore per soddisfare la sua pretesa nel momento in cui spiega l’intervento si giova del pignoramento già eseguito, essendo dispensato dalla necessità di eseguirne uno ulteriore, e quindi trae beneficio anche del precetto già notificato.

In questi termini si è pronunciata Cass. civ. sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22645, secondo la quale “non è mai previsto… in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. 18 aprile 2012, n. 6067), che l’intervento debba essere preceduto da precetto”.

 

Sulla base dei criteri appena elaborati, riteniamo possa risolversi anche la questione della riconoscibilità delle spese di precetto al creditore pignorante successivo. Invero, in tal caso, le spese di precetto potranno essere riconosciute solo se, venuto meno il pignoramento del creditore procedente, la procedura sia rimasta aperta proprio grazie al pignoramento successivo.

valentina pubblicato 16 novembre 2016

Grazie per la puntuale risposta. Sapete dirmi qualcosa in ordine al secondo quesito (normativa da applicare per la quantificazione degli onorari di un precetto notificato nel 2011)?

inexecutivis pubblicato 19 novembre 2016

La normativa applicabile è quella cui lei ha fatto riferimento. Tenga tuttavia presente che la liquidazione deve essere eseguita dal giudice dell'esecuzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 95 cpc, e dunque l'importo delle competenze non può essere autonomamente determinato dal creditore.

piergio pubblicato 23 giugno 2017

 

Buongiorno devo affrontare il mio primo progetto di distribuzione ed il mio caso è un po' contorto.

 

Viene pignorato 1/2 di usufrutto di un appartamento e corte e si genera una esecuzione, successivamente un altro creditore (fondiario) pignora la piena proprietà dello stesso bene e si apre un'altra esecuzione con proprio rg. il Ge riunisce le due procedure.

 

Interviene  con privilegio ipotecario equitalia su ½ dell’usufrutto e in chirografo sull’altro ½

 

Si svolge la vendita per € 102.000,00 e successivo decreto di trasferimento. ora che mi accingo al piano del riparto e trovo alcune difficoltà.

 

In totale ed  in virtù della riunione anzidetta ci sono: 1 creditore fondiario sull'intero (a cui ho già versato un acconto ex art 41 TUB) e 2 creditori ipotecari solo su 1/2 dell'usufrutto (di cui 1 ha ipoteca su appartamento e corte ed 1 - equitalia- solo sulla corte poichè ha errato l'iscrizione ipotecaria sul sub. dell'appartamento) e gli stessi vantano poi un credito chirografario sempre sul solo 1/2 di usufrutto.

 

Ho 4 debitori (di cui n. 2 che hanno ½  ciascuno della nuda proprietà e gli altri 2 ½ ciascuno dell’usufrutto) e mi preoccupo del riparto, visto che probabilmente residueranno somme da restituirgli

 

E' corretto procedere in questo modo?

 

 - faccio la proporzione tra il valore base d'asta (indicato nella ordinanza di delega) con il valore di 1/2 dell' usufrutto e lo proporzione all'effettivo prezzo di vendita per trovare il valore dell'Usufrutto sull'intero cespite (in base al prezzo di vendita);

 

-faccio la stessa proporzione per trovar il valore dell'usufrutto limitatamente alla corte;

 

-sottraggo dal prezzo di vendita il credito del fondiario sull'intera proprietà;

 

- su tal risultato ricalcolo il valore in proporzione  dell’usufrutto dopo che avrò ulteriormente sottratto i crediti dei rispettivi privilegiati (secondo il loro ordine e limitatamente ai loro diritti – 1 sull’intero cespite ed 1 solo sulla corte- ) il rimanente lo restituirò, (sempre calcolando le proporzioni tra nudi proprietari e Usufruttuari) ai debitori.

 

Spero di non essere stato troppo prolisso, ma come accennavo all’inizio la questione è contorta .

 

Ringrazio in anticipo per la risposta

 

inexecutivis pubblicato 26 giugno 2017

Al fine di non sbagliare, a nostro avviso occorre ragionare per “masse”, nei termini che seguono.

In primo luogo, sulla base della composizione del ceto creditorio occorrerà separare il ricavato dalla vendita dell’appartamento (massa A) da quello della corte (massa B).

Per l’appartamento andrà diviso il valore della nuda proprietà (A1) da quello dell’usufrutto (A2).

La stessa operazione dovrà essere eseguita per la corte (si avranno quindi le masse B1 e B2).

In totale si otterranno 4 masse.

A questo punto le masse A2 e B2 (quelle che individuano l’usufrutto), andranno a loro volta divise a metà.

Il risultato sarà il seguente

A1           Nuda proprietà appartamento

½ A2       Un mezzo usufrutto appartamento

½ A2       Un mezzo usufrutto appartamento

 

B1           Nuda proprietà corte

½ B2       Un mezzo usufrutto corte

½ B2       Un mezzo usufrutto corte

A questo punto, dopo aver sottratto dal ricavato dalla vendita le spese prededucibili e la somma spettante al fondiario, andranno elaborati tanti piani di riparto quante sono le masse sopra indicate.

In alternativa (ma il risultato non cambia), potrà calcolarsi quanto spetta proporzionalmente al fondiario su ciascuna massa.

 

Nello stesso modo, infin, andrà calcolato l’importo da restituire ai debitori.

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