A nostro giudizio le spese di precetto trovano collocazione nel progetto di distribuzione soltanto se si tratta delle spese di precetto sostenute dal creditore procedente, ed in questo caso vanno collocate in prededuzione.
Il quesito posto, infatti, attiene al se le spese per attività svolte dal creditore procedente prima della notifica dell’atto di pignoramento possano ricondursi o meno nella categoria delle spese di giustizia assistite dal privilegio ex art. 2770 c.c.
Secondo alcuni le spese di precetto godrebbero del richiamato privilegio in quanto il precetto è propedeutico all’esecuzione, ovvero in rapporto di strumentalità necessaria con l’azione esecutiva.
Altri invece ritengono che il precetto non crea un vincolo di destinazione sui beni del debitore, per cui esso non giova che al creditore che lo notifica.
La prima tesi, secondo noi, è da preferirsi.
Infatti, se è vero che il precetto non crea vincoli sui beni del debitore, è altrettanto vero che, una volta iniziata l’esecuzione, un ulteriore creditore che voglia agire esecutivamente contro il debitore per soddisfare la sua pretesa nel momento in cui spiega l’intervento si giova del pignoramento già eseguito, essendo dispensato dalla necessità di eseguirne uno ulteriore, e quindi trae beneficio anche del precetto già notificato.
In questi termini si è pronunciata Cass. civ. sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22645, secondo la quale “non è mai previsto… in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. 18 aprile 2012, n. 6067), che l’intervento debba essere preceduto da precetto”.
Sulla base dei criteri appena elaborati, riteniamo possa risolversi anche la questione della riconoscibilità delle spese di precetto al creditore pignorante successivo. Invero, in tal caso, le spese di precetto potranno essere riconosciute solo se, venuto meno il pignoramento del creditore procedente, la procedura sia rimasta aperta proprio grazie al pignoramento successivo.