inexecutivis
pubblicato
20 gennaio 2022
Ai sensi dell'art. 306, comma primo, cpc, il processo si estingue per rinuncia agli atti, quando questa è accettata dalle parti che potrebber oavere interesse alla prosecuzione.
Secondo la giurisprudenza, tale interesse - che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile - sussiste allorché il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o abbia, a sua volta, proposto una domanda riconvenzionale. (Cass. Sez. 3, 24/09/1979, n. 4917).
Applicando questi concetti alla domanda, se il creditore ipotecario ha chiesto di partecipare alla distribuzione avendo il diritto di escutere la sua garanzia poiché l’obbligazione garantita è rimasta inadempiuta, il suo diritto di accettare la rinuncia sussiste.
Se invece il suo debitore non è inadempiente, sicché la sua partecipazione si limita a consentire che l’ipoteca sulla quota si trasformi in pegno sulla porzione del ricavato, non ha il potere di opporsi alla estinzione del giudizio.