fusione catastale e decreto di trasferimento

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  • Ultimo messaggio 09 luglio 2022
e.v. pubblicato 09 dicembre 2018

Ho acquistato un secondo appartamento come prima casa  all'asta giudiziaria in quanto adiacente al primo.

A cosa devo prestare attenzione affinchè la fusione catastale possa realizzarsi secondo normativa vigente?

E' obbligatorio che nel decreto di trasferimento  sia citata la frase "fusione catastale"?

 

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inexecutivis pubblicato 13 dicembre 2018

Rispondiamo al quesito formulato osservando che non esiste alcuna necessità che nel decreto di trasferimento sia indicato che la particella acquistata sarà fusa con quella preposseduta.

Com'è noto, le condizioni necessarie per la fruizione dell'agevolazione “prima casa” sono dettate dalla nota II - bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR. In applicazione di tale disposizione, dette agevolazioni sono riconosciute, tra l'altro, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, a condizione che:

a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività;

b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c) nell'atto di acquisto, l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.

Costituisce quindi condizione ostativa alla fruizione dei benefici “prima casa”, tra l'altro, il fatto che l’acquirente sia già titolare di altra casa di abitazione nello stesso comune in cui si trova l’immobile oggetto del secondo acquisto, oppure sia titolare di altra casa acquistata con le agevolazioni “prima casa”, indipendentemente dal luogo in cui essa è posta.

Con riferimento alla possibilità di godere delle agevolazioni “prima casa” per l’acquisto di una nuova unità immobiliare da accorpare ad altra abitazione, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con circolare 12 agosto 2005, n. 38, nella quale ha chiarito che il beneficio si applica anche all’acquisto del nuovo immobile a condizione che l’abitazione conservi, anche dopo la riunione, le caratteristiche “non di lusso” (caratteristiche che, in seguito alle modifiche apportate al citato articolo 1 della Tariffa dall’articolo 10 del d.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono state sostituite dalla categoria catastale, che deve essere diversa dalle categorie A/1, A/8 e A/9).

Infine, con la risoluzione n. 154/E del 19.12.2017, l’Agenzia delle Entrato ha ritenuto che le agevolazioni fiscali in parola possano essere riconosciute anche nel caso di acquisto di un appartamento da accorpare ad altri due appartamenti già posseduti, di cui uno contiguo ed altro sottostante, affermando che è di ostacolo a detta interpretazione, la circostanza che uno degli immobili preposseduti sia stato acquistato senza fruire delle agevolazioni in commento, a condizione che il contribuente proceda alla fusione delle tre unità immobiliari e che l'abitazione risultante dalla fusione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

vincdec10 pubblicato 09 luglio 2022

Buongiorno il proprietario di un unità immobiliare in categoria E9 può acquistare un immobile  pignorato in comunione con categoria A2, che si trovi  conteporanemamente adiacente sovrapposto ad esso, senza il ricorso alla venita giudiziaria, in base ad un accorpaemento catastale/fusione catastale o a fini fiscali impegnanosi nel rogito di riunione a trasformarlo in prima casa ENTRO 18 MESI?

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