FRAZIONAMENTO PRIMA CASA

  • 1,5K Viste
  • Ultimo messaggio 13 agosto 2021
tommaso92 pubblicato 02 agosto 2021

Buonasera, 

Sono proprietario di un prima casa acquistata da un paio di anni di 150mq da ristrutturare. Per vari motivi vorrei frazionarla ma è possibile che le mie esigenze lavorative cambino velocemente e debba vendere entrambe le unità frutto del frazionamento per trasferirmi. Vorrei porgere 3 domande:

1) Se vendo entrambe le unità frutto del frazionamento contestualmente o quasi ma riacquisto entro un anno un'altro immobile prima casa dove stabilisco residenza, perdo le agevolazioni prima casa?

 

2) Potrebbero contestarmi qualcosa? ad esempio altre agevolazioni o detrazioni generiche o sui lavori edilizi?

 

3) Nel caso risulti una piccola plusvalenza dalla vendità delle due unità frutto di frazionamento, come viene gestita? A cose normali da residente, se vendo e ricompro entro un anno la plusvalenza non dovrei pagarla ma in questo caso le cose cambiano?

 

Grazie mille, 

Tommso

Ordina per: Standard | Il più nuovo | Voti
inexecutivis pubblicato 06 agosto 2021

 

Per rispondere compiutamente alla domanda formulata occorre premettere che a norma del comma 4 della nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il contribuente decade dai benefici fiscali legati all'acquisto della "prima casa" in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto.

Le medesima disposizione prevede che la decadenza non si verifica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici prima casa, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Come si vede, nel caso di rivendita del bene entro il quinquennio il legislatore non si accontenta di un nuovo acquisto compiuto entro l'anno alle stese condizioni in cui si è acquistato il primo immobile, ma richiede un quid pluris, rappresentato dal fatto che quell'immobile sia adibito dal contribuente ad abitazione principale.

Inoltre la cessione dell’immobile adibito ad abitazione principale non comporta l’applicazione della plusvalenza.

Lo si ricava dall’art. 67, comma 1 let. b) d.P.R. 917/1986, secondo cui sono soggette a tassazione “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”.

tommaso92 pubblicato 11 agosto 2021

In sostanza non perdo le agevolaizoni sull'imposta di registro se riacquistio una prima casa con residenza entro un anno dall'alienazione del primo appartamento frutto del frazionamento. Corretto?

 

 

inexecutivis pubblicato 13 agosto 2021

Esatto.

Close