A nostro avviso per rispondere alla domanda occorre operare una serie di distinzioni.
L’art. 107, commi primo e secondo prevede che alla liquidazione dell’attivo possa avvenire attraverso una duplice modalità, che deve essere indicata dal curatore in sede di elaborazione del programma di liquidazione ex art. 104 ter fl.
In particolare, l’art. 107 comma primo prevede genericamente che le vendite possano svolgersi mediante “procedure competitive”.
In alternativa, il programma di liquidazione può prevedere che “le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate… secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili”.
Se il curatore fosse ricorso a questa modalità riteniamo che non vi siano dubbi in ordine al fatto che l’esecuzione delle formalità susseguenti al decreto di trasferimento competano al curatore. Depone in questo senso il chiaro tenore dell’art. nelle esecuzioni individuali tramite delegato l'art. 591 bis, secondo terzo, n. 11, c.p.c., a mente del quale il professionista delegato provvede "alla esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento, alla comunicazione dello stesso a pubbliche amministrazioni negli stessi casi previsti per le comunicazione di atti volontari di trasferimento" nonchè "all'espletamento delle formalità di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie conseguenti al decreto di trasferimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586".
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi, a nostro avviso, nel caso di vendite competitive.
Invero, l’adempimento delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura del decreto di trasferimento costituiscono attività che si inseriscono, completandolo, nel procedimento di liquidazione dell’attivo, e come tali pertengono al curatore, in uno alla cancelleria ai sensi dell’art. art. 10, comma 1 let a) d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (per la trascrizione analoga disposizione si ricava dal combinato disposto degli artt. 6 e 11, d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 -testo unico delle disposizioni concernenti le imposta ipotecaria e catastale). Lo stesso dicasi per il provvedimento con cui il giudice ordina la cancellazione delle formalità pregiudizievoli che può essere contenuto nello stesso decreto di trasferimento (nel caso di vendita celebrata secondo le disposizioni del codice di rito) o in un separato decreto del giudice, adottato ai sensi dell’art. 108 l.fall.
Se poi la vendita competitiva si sia perfezionata per il tramite di un notaio osserviamo che all’adempimento sarà tenuto il notaio rogante ex art. 10, comma 1 let b) del citato d.P.R. n. 131/1986.
Detto questo, è da aggiungere che nulla esclude la possibilità che nel programma di liquidazione sia stato previsto che a queste attività sia tenuto l’aggiudicatario.