Buongiorno,
complimenti per l'interessantissimo forum.
Vorrei porre la seguente questione:
nel caso di procedura esecutiva riguardante un bene immobile sul quale è stata trascritta la costituzione di fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 C.C. (mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio) dopo la trscrizione dell'ipoteca e/o del pignoramento, il vincolo (fondo patrimoniale) non è opponibile al potenziale acquirente.
Tuttavia nel decreto di trasferimento il giudice delegato non dispone mai la cancellazione della formalità pregiudizievole riferita alla costituzione del fondo patrimoniale, neppuere nel caso in cui il debitore non abbia proposto opposizione all'esecuzione. Questo fatto, pur non incidendo sul regolare trasferimento del bene, tuttavia comporta un grave nocumento per il potenziale acquirente il quale, trovandosi il bene gravato dalla formalità suddetta, di fatto è impossibilitato a darlo in garanzia e/o a rivenderlo.
Chiedo come sia possibile procedere alla cancellazione della suddetta formalità pregidizievole (costituzione di fondo patrimoniale) dopo il decreto di trasferimento.
Cordialmente.
Dr. Claudio Calini