Formalità pregiudizievoli non cancellabili - fondo patrimoniale - Come ottenere la cancellazione?

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  • Ultimo messaggio 17 agosto 2017
c.claudio pubblicato 10 agosto 2017

Buongiorno,

complimenti per l'interessantissimo forum.

Vorrei porre la seguente questione:

nel caso di procedura esecutiva riguardante un bene immobile sul quale è stata trascritta la costituzione di fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 167 C.C. (mediante annotazione a margine dell'atto di matrimonio) dopo la trscrizione dell'ipoteca e/o del pignoramento, il vincolo (fondo patrimoniale) non è opponibile al potenziale acquirente.

Tuttavia nel decreto di trasferimento il giudice delegato non dispone mai la cancellazione della formalità pregiudizievole riferita alla costituzione del fondo patrimoniale, neppuere nel caso in cui il debitore non abbia proposto opposizione all'esecuzione. Questo fatto, pur non incidendo sul regolare trasferimento del bene, tuttavia comporta un grave nocumento per il potenziale acquirente il quale, trovandosi il bene gravato dalla formalità suddetta, di fatto è impossibilitato a darlo in garanzia e/o a rivenderlo.

Chiedo come sia possibile procedere alla cancellazione della suddetta formalità pregidizievole (costituzione di fondo patrimoniale) dopo il decreto di trasferimento.

Cordialmente.

                                                                                  Dr. Claudio Calini

inexecutivis pubblicato 17 agosto 2017

Il fondo patrimoniale non rientra tra le formalità di cui il Giudice dell’esecuzione ordina la cancellazione ai sensi dell’art. 586 c.p.c.

Peraltro, in linea di principio, la cancellazione non è neanche necessaria in quanto, da un lato, ai fini dell’opponibilità ai terzi è rilevante l’annotazione nei registri di stato civile e non la trascrizione (così si è espressa Cass. civ., 8 ottobre 2008, n. 24789, secondo la quale “La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quella del comma 3, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo”.

Dall’altro, poiché il vincolo creato dal fondo patrimoniale si risolve nella impignorabilità del bene, una volta che la procedura esecutiva si è conclusa con la vendita del bene non possono esservi pregiudizi per i diritti dell’acquirente.

Ciononostante è chiaro, (e dunque la domanda è pertinente) che la presenza del vincolo può generare incertezze, e dunque rendere meno fluida la circolazione del bene, sicchè alcuni tribunali ne ordinano comunque la cancellazione (eventualmente previa comunicazione del decreto di trasferimento a coloro che potrebbero avere interesse al mantenimento

 

della formalità, in modo da provocarne l’eventuale opposizione), anche se la Corte di Cassazione ha affermato che il decreto di trasferimento non può contenere l’ordine di cancellare trascrizioni diverse dal pignoramento e dalle ipoteche senza il consenso delle parti interessate (Cass., 9 novembre 78, n. 5121; 10settembre 2003, n. 13212).

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