Formalità di pregiudizio non cancellabili

  • 335 Viste
  • Ultimo messaggio 03 marzo 2020
silviaproverbio pubblicato 28 febbraio 2020

Buonasera,

avrei una domanda in merito ad un vincolo di destinazione per fini meritevoli.
All'interno della perizia viene esposto così:

"Atto in data 14/02/2012 Rogito Not.

trascritto in data 24/02/2012

costituzione di vincolo di destinazione per fini meritevoli di tutela a favore di xxxx contro xxxxx

annotato in data 05/04/2013 di avvenuta trascrizione di domanda giudiziale

annotato in data 03/12/2013 di avvenuta trascrizione di domanda giudiziale

annotato in data 18/02/2015 di inefficacia totale

 

Domanda giudiziale del Tribunale di... in data 25/02/2013

trascritta in data 19/03/2013 a favore di Cassa di Risparmio contro xxx

per revoca atto in data 14/02/2012 Rogito Not.

NON CANCELLATA

 

Domanda giudiziale del Tribunale di... in data 14/03/2013

trascritto in data 05/11/2013 a favore di xxxx contro xxxxx

per revoca atto in data 14/02/2012 rogito Not.

NON CANCELLATO

 

Pignoramento immobiliare del tribunale in data 07/08/18

a favore xxxx contro xxxx

NON CANCELLATO

 

Ipoteca giudiziale iscritta in data 31/07/2012

in forza di Decreto ingiuntivo del tribunale di--- in data 30/07/12

NON CANCELLATA

 

Ipoteca giudiziale iscritta in data 20/07/2012

in forza di Decreto ingiuntivo del tribunale di--- in data 19/02/12

NON CANCELLATA"

 

Sull'avviso di vendita viene riportata questa dicitura:

"Si segnala che non costituiscono formalità di pregiudizio e non saranno cancellabili in forza

del decreto di trasferimento le seguenti domande giudiziali: costituzione di vincolo di

destinazione per fini meritevoli di tutela trascritto in data 24/02/2012 ai n.ri 1404/1078

(annotato di inefficacia totale in data 18/02/2015 ai n.ri 1014/102); domanda giudiziale

per revoca atti trascritta in data 19/03/2013 ai n.ri 1669/1357; domandata giudiziale per

revoca atti trascritta in data 5/11/2013 ai n.ri 7310/5567."

 

Quanto sopra che problematiche potrebbe comportare in caso di aggiudicazione del bene essendo ad oggi occupato dagli esecutati?
Se volessi poi rivendere l'immobile potrebbe essere un problema per chi acquista con mutuo, se rimangono quelle domande giudiziali?

 

Vi allego la perizia per una visione a 360° della problematica

Allega file

inexecutivis pubblicato 03 marzo 2020

Dal contenuto delle domande ricaviamo il convincimento che non vi sarà nessun problema.

Invero si tratta, evidentemente, delle domande giudiziali con le quali il creditore ha chiesto che venisse dichiarata l'inefficacia di atti dispositivi del poroprio patrimonio da parte del debitore.

Intervenuta la declaratoria di inefficacia, il creditore ha agito con il pignoramento (che in effetti è successivo).

Queste domande non verranno cancellate (ostandovi, tra l'altro, l'art. 586 cpc) ma questo non comporterà alcun problema. 

 

Close