Formalità di cui agli articoli 605 e seguenti

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  • Ultimo messaggio 23 aprile 2022
sontulipan pubblicato 18 aprile 2022

Buongiorno, la consegna dell'immobile di cui risulto aggiudicatario  (decreto trasferimento novembre  2021-- E.I. del. 2016) ha subito vari slittamenti. Secondo quanto riferito dal delegato, esclusivamente per svariati intoppi burocratici, mai per ragioni legati agli occupanti.  Solo a seguito di invio diffida per chiedere di dare seguito all'ordine di liberazione (prima del saldo prezzo ho presentato istanza ai sensi art. 560 e 586), il delegato riferisce (aprile 2022) che l'immobile sarebbe occupato da persone fragili e che informerà servizi sociali affinchè  trovino loro un'abitazione. Tempi di liberazione imprecisati. L'immobile in perizia e nell'ordinanza risultava occupato dagli esecutati e famiglia; nessun titolo opponibile; nessun riferimento a condizioni di fragilità.

Questa situazione del tutto inattesa mi sta procurando grossi problemi.   Nel verbale di aggiudicazione viene specificato che, dalla comunicazione del DT, gli occupanti avranno 60 gg  per la liberazione spontanea. Dopodichè  si procederà alla liberazione anche con il fabbro e l'ausilio della forza pubblica.

Per mesi il delegato ha dato per imminente la consegna dell'immobile aggiudicato; a brevissimo, dovrò lasciare l'abitazione in cui risiedo e non so ancora se potrò avere la disponibilità dell'abitazione acquistata. Avrei quindi necessità di capire.   Sto cercando nelle varie risposte del forum le risposte alla mie domande in termini di tempistiche e modalità di liberazione. Trovo il riferimento alla Legge 206/2021  art. 1 comma 12 lett. h  in cui si precisa che l'ordine di liberazione si attua "senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti". Mi interrogo su come si concretizza questa norma. 
Forse trascorsi i 60 gg dal DT  (nel caso specifico metà novembre 2021) cui si fa riferimento sopra  per la liberazione spontanea, il custode semplicemente si recherà c/o l'immobile  (allertando preventivamente autorità sanitarie e servizi sociali comunali e con l'ausilio della forza pubblica lo libererà oppure, in caso, p.e., di assenza degli occupanti saranno predisposti più accessi e/o la liberazione avverrà se e quando i servizi sociali avranno trovato una soluzione abitativa alternativa? Non mi è chiara la procedura.   Grazie.  

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robertomartignone pubblicato 19 aprile 2022

 Al di là di tutto perchè  teoria e pratica sono cose differenti ... Ha provato a parlare con gli occupanti ? La condizione di fragilità degli occupanti giustamente non va riportata in perizia , che si riferisce unicamente all ' immobile nè nell ' avviso .

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

A norma del nuovo testo dell’art. 560, comma sesto, c.p.c. (modificato dall’art. 18-quater comma 1 della l. 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, “A richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell’articolo 68. Quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell’intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione gli è notificata dal custode. Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell’aggiudicatario o dell’assegnatario, provvede all’attuazione del provvedimento di cui all’articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma.

Questo significa che, non sarà necessaria la notifica di un titolo esecutivo e di un precetto, che il custode non ha necessità di farsi assistere da un legale, che non deve essere coinvolto l’ufficiale giudiziario.

Il custode dovrà, in questi casi: comunicare agli occupanti il giorno in cui verrà eseguito lo sgombero, e chiedere alla forza pubblica (con la quale avrà opportunamente concordato la data di accesso). essere presente per utilizzare le prerogative di istituto al fine di vincere eventuali resistenze, ed avvisare si servizi sociali per metterli nelle condizioni di verificare se è il caso di assumere iniziative a tutela di soggetti fragili. Infatti, “l’autorità amministrativa richiesta di concorrere con la forza pubblica all’esecuzione del comando contenuto nel titolo esecutivo ha il dovere di prestare i mezzi per l’attuazione in concreto dello stesso onde realizzare il fine ultimo della funzione sovrana della giurisdizione … L’apprestamento di tali mezzi da parte della pubblica amministrazione è, pertanto, assolutamente doveroso” (Cass., 26.2.2004, n. 3873).

Infine, il custode dovrà avvisare si servizi sociali per metterli nelle condizioni di verificare se è il caso di assumere iniziative a tutela di soggetti fragili.

Insomma, l’acquirente ha diritto alla consegna del bene in quanto "Nella vendita forzata, pur non essendo ravvisabile un incontro di consensi, tra l'offerente ed il giudice, produttivo dell'effetto transattivo, essendo l'atto di autonomia privata incompatibile con l'esercizio della funzione giurisdizionale, l'offerta di acquisto del partecipante alla gara costituisce il presupposto negoziale dell'atto giurisdizionale di vendita; con la conseguente applicabilità delle norme del contratto di vendita non incompatibili con la natura dell'espropriazione forzata, quale l'art. 1477 cod.civ. concernente l'obbligo di consegna della cosa da parte del venditore" (Cassazione civile, sez. I 17 febbraio 1995, n. 1730).

Il suggerimento che ci sentiamo di offrire è dunque quello di diffidare il custode a procdere senza ritardo.

robertomartignone pubblicato 23 aprile 2022

Tutto giusto in teoria , ma la pratica è diversa : i tempi sono quelli che sono ...

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