Formalità da cancellare

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  • Ultimo messaggio 01 maggio 2019
andreacancellieri pubblicato 30 aprile 2019

Buongiorno,

all'interno della perizia trovo una sezione che riporta:

"l'immobile pignorato è gravato da UNA formalità da cancellare, che risulta non opponibile all'acquirente, e precisamente: 1) trascrizione XXXX, verbale di pignoramento immobili del XXXX a favore della XXX, contro i diritti pari alla piena proprietà spettanti a XXXXX, sul seguente immobile abitazione di tipo civile ubicata in XXX e distinta al foglio XXXX"

Cosa significa questa dicitura?

inexecutivis pubblicato 01 maggio 2019

Nulla di preoccupante per l'acquirente.

La perizia afferma semplicemente che con il decreto di trasferimento il pignoramento verrà cancellato.

Questa affermazione si ricava dalla lettura dell’art. 586 c.p.c., a mente del quale il Giudice, con il decreto di trasferimento, ordina la cancellazione delle “trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento.

Si tratta, del così detto “effetto purgativo” del decreto di trasferimento, volto ad assicurare all’acquirente l’acquisto di un bene libero da gravami.

Da questa previsione si ricava agevolmente che il decreto di trasferimento deve contenere l’ordine, impartito al Direttore dell’ufficio del Territorio, di cancellare le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene, vale a dire:

- le trascrizioni dei pignoramenti, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

-   le iscrizioni ipotecarie, anche successive alla trascrizione del pignoramento;

- le trascrizioni di sequestri conservativi disposte ex art. 679 c.p.c., anche successive alla trascrizione del pignoramento;

Quanto ai pignoramenti successivi, in realtà in linea di principio il problema neppure dovrebbe porsi in quanto ai sensi dell'art. 561, comma 2, c.p.c., il pignoramento successivo andrebbe riunito al primo in una medesima procedura.

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