Fondo patrimoniale in Procedura esecutiva

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  • Ultimo messaggio 23 aprile 2022
Leonardo pubblicato 04 marzo 2017

Buonasera, sono in procinto di acquistare una casa all'asta in una procedura esecutiva. Nel Bando di vendita il delegato alla vendita fa riferimento tra l'altro ad un atto notarile attraverso il quale l'esecutato ha costituito fondo patrimoniale in data successiva all'iscrizione ipotecaria e che detta formalità non potrà essere cancellata con il decreto di trasferimento. Il mio dubbio nonchè quesito è che valenza potrà avere il fondo patrimoniale in caso di assegnazione.

Grazie tante.

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inexecutivis pubblicato 06 marzo 2017

Dal tenore della sua domanda ricaviamo la considerazione che il fondo patrimoniale non è opponibile alla procedura, e dunque all’aggiudicatario, poiché successivo all’iscrizione dell’ipoteca.

Ai sensi dell’art. 167 c.c., con il fondo patrimoniale entrambi i coniugi, uno di essi o un terzo vincolano determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei diritti di mantenimento, di assistenza e di contribuzione della famiglia. Esso ove abbia ad oggetto beni immobili, deve essere annotato a margine dell’atto di matrimonio e trascrivere presso i registri immobiliari.

 

L’art. 170 c.c. dispone che l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. I beni del fondo possono essere aggrediti quindi solo a seguito dell’inadempimento di obbligazioni assunte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia. Sarà possibile esecutivamente sui beni del fondo anche per le obbligazioni contratte da uno o da entrambi i coniugi per i bisogni estranei alle esigenze della famiglia, solo se i creditori ignoravano tale estraneità.

markovidackovic pubblicato 23 dicembre 2018

Buonasera,

ho riscontrato lo stesso problema del signor Leonardo, però vorrei avere un attimo di chiarezza in più prima di procedere.

L'esempio è lo stesso, ma quindi che senso ha mettere una casa all'asta se fa parte del fondo patrimoniale e quindi non può essere comprata? O meglio, se io me la aggiudicassi, cosa non posso fare alla casa? abitarci? sfrattare le persone all'interno? Mi spiace ma non mi è molto chiaro il concetto.

Grazie tante.

Marko

inexecutivis pubblicato 27 dicembre 2018

Come abbiamo detto nella precedente risposta, se la costituzione del fondo patrimoniale è successiva alla iscrizione dell'ipoteca o al pignoramento, esso è inopponibile alla procedura, il che vuol dire che l'aggiudicatario non dovrà temenre alcunché, poichè non potrà subire alcun pregiudizio da quel vincolo, il quale per lui sarà da considerarsi inesistente.

picca.ste pubblicato 15 aprile 2022

Buongiorno,

una domanda l'esistenza di un forndo patrimoniale non opponibile alla procedura mi è charo che non abbia effetti sulla espropriabilità (infatti l'immobile è all'asta). Mi chiedo però se l'esecutato (che occupa l'immobile) possa in qualche modo usare questo fondo patrimoniale che non è cancellabile come argomento per ritardare o evitare la liberazione dell'immobile. In sostanza l'esecutato non ha un'arma in più per rimanere nella casa non ostante questa sia stata trasferita ad altro proprietrio a seguito dell'asta? Grazie

robertomartignone pubblicato 16 aprile 2022

Assolutamente no 

inexecutivis pubblicato 23 aprile 2022

Un fondo patrimoniale non opponibile alla procedura va considerato tam quam non esset anche ai fini della liberazione dell'immobile.

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